L’uscita degli alunni dalla scuola

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di Gennaro Palmisciano*, Educazione & Scuola, 14.4.2014

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– L’uscita degli alunni dalla scuola costituisce un momento delicato della vita scolastica, nel quale avviene la traditio, ovvero il trasferimento degli obblighi di vigilanza dall’Amministrazione scolastica alla famiglia.

L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o chi per loro. Il punto del passaggio è il cancello scolastico, anche se non è detto. Se un genitore preleva l’alunno, la traditio avviene nel luogo e nel momento della riconsegna.

Esiste una posizione di garanzia  in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si configura diversamente, da un lato, a seconda dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e dall’altro, degli specifici compiti di ciascun addetto. Tale posizione si caratterizza in generale per l’esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.

Le suddette obbligazioni in capo all’istituto scolastico de­rivano dall’accoglimento della domanda di iscrizione dell’al­lievo e dal suo inserimento nell’organizzazione scolastica. Il contenuto di queste obbligazioni comprende senz’altro il ga­rantire la sicurezza e l’incolumità dei discenti nel tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, al fine di evitare che l’allievo procuri danno agli altri e a se stesso. Tra l’altro, gli alunni devono ben sapere che il primo comandamento della Scuola, come della Vita, è “Non far male agli altri né a te stesso”.

La responsabilità del Dirigente è in organizzando: essa si sostanzia nell’assunzione dei provvedimenti necessari per garantire la sicurezza della scuo­la (v. art. 369, lett. d, D.Lgs. n. 297/1994) e nell’obbligo di tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all’istituto.

Ogni Dirigente scolastico deve, in definitiva, predisporre delle misure organizzative non generiche. Vanno evitate, cioè, quelle del tipo: “i docenti e i collaboratori scolastici vigileranno dentro e fuori le aule, nel cortile della scuola fino al cancello”, che sembrano solo scaricare la responsabilità su altri soggetti, senza definire una misura specifica. Piuttosto, l’organizzazione deve essere atta in concreto ad evitare il verificarsi di incidenti, anche attraverso il coinvolgimento dei competenti servizi comunali.

Infatti, si deve rilevare la concorrente respon­sabilità del Comune, che deve predisporre adeguata segnaletica stradale, orizzontale e verticale, nello spazio circostante l’edificio scolastico.

In particolare, il Dirigente scolastico deve garantire che i col­laboratori scolastici siano davanti al portone di uscita della scuola a controllare il regolare deflusso e che, in caso di ritardo dell’autobus, si aspetti a far uscire i ragazzi sino a che tutti i mezzi di trasporto non si siano posizionati.

Gli insegnanti dell’ultima ora hanno, invece, l’obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare i ragazzi, all’atto dell’uscita della scuola, dall’aula fino al cancello esterno ove avviene simbolicamente o materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori o chi ne fa le veci (per es. gli addetti ad uno scuolabus). Quindi collaboratori e docenti hanno una responsabilità in vigilando.

Un’interessante pronuncia in materia, quella della Corte di Cassazione, sentenza n. 17574/2010, delimita i limiti e definisce la responsabilità del Dirigente scolastico e degli altri attori dell’organiz­zazione scolastica, in caso di infortunio occorso a un alunno, ovvero docenti e collaboratori scolastici.

La sentenza si riferisce ad un evento dolorosissimo: un allievo di prima media di una scuola pub­blica, al termine dell’ultima ora di educazione fisica, usciva dall’istituto, percorrendo la strada comunale ad esso antistante, precipitandosi verso l’autobus di linea. Probabilmente spinto da altri compagni di scuola, cadeva, rimanendo travolto dal mezzo e così perdendo la vita.

Premessa l’indubbia responsabilità del conducente dell’au­tobus “per non essersi arrestato in presenza della situazione di grave pericolo costituita dall’assembramento di ragazzi in movimento e dal loro affiancarsi al mezzo”, gli Ermellini puntualizzano, corret­tamente, che “non può essere messa in dubbio l’esistenza di una posizione di garanzia  in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e dall’altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, che si caratterizza in generale per l’esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo”.

Riguardo al primo punto, si rileva che, se l’allievo è molto piccolo, la sorveglianza si deve estendere al periodo di tempo in cui egli si reca al bagno. La Sentenza Cass., Sez. III civ., 24/4/2010, n. 9906, ha chiaramente statuito che la bambina accompagnata in bagno dalla maestra, che è ritornata immediatamente in classe per provvedere alla custodia di al­tri 26 bambini, non doveva essere lasciata sola: l’insegnante era obbligata ad avvalersi del personale ausiliario al quale lasciare temporaneamente in custodia la piccola. Insomma, il contenuto dell’obbligo di vigilanza è tanto più esteso, quanto più piccoli di età sono gli alunni.

Da tale posizione di garanzia discen­de che ogni volta che l’alunno cagiona un danno a se stesso, si delinea una respon­sabilità contrattuale dell’istituto scolastico rappresentato dal Dirigente (in merito, v. per tutte, Cass., Sez. un., 27/06/2002, n. 9346) e dall’insegnante (che era obbligato a vigila­re), i quali dovranno provare di non essersi comportati con colpa e che, di conseguenza, l’inadempimento delle rispettive obbliga­zioni è derivato da causa a loro non imputabile art. 1218 c.c.

Per quanto riguarda le uscite anticipate degli alunni, si ribadisce la nullità delle liberatorie per l’amministrazione scolastica fatte sottoscrivere ai genitori, che anzi valgono a costituire un’assunzione di responsabilità da parte della scuola, perché il diritto alla salute dei minori non è disponibile per alcuno, neanche per i genitori.

Piuttosto, il Dirigente scolastico deve valutare ad inizio anno, di concerto con la locale polizia municipale ed i genitori, la possibilità che gli alunni possano ritornare a casa da soli, conservando il verbale di tali riunioni. E soprattutto deve essere sicuro, di volta in volta, che la famiglia sia a conoscenza dell’orario di uscita anticipato degli alunni. Meglio trattenere gli alunni a scuola, se la famiglia non è stata informata dell’uscita anticipata. Ma se gli alunni vengono riconsegnati anche due ore prima allo scuolabus che li trasporta abitualmente, è come se fossero stati riconsegnati ai genitori: siamo di fronte ad una valida traditio, anche in assenza di comunicazione ai genitori.

Infine, gli alunni minorenni vanno prelevati direttamente dai genitori o da soggetti maggiorenni delegati anche di volta in volta dall’esercente la patria potestà.

Per quanto finora esaminato, si può concludere che, al fine di essere ritenute idonee ad evitare situazioni di pericolo, le misure organizzative adottate dalle istituzioni scolastiche devono prevedere almeno:

  • una chiara formulazione del regolamento d’istituto in materia di modalità di vigilanza, con particolare attenzione all’entrata e all’uscita da scuola, da effettuarsi comunque per tutta la durata dell’affidamento dei minori, fino al momento del subentro, anche potenziale, dei genitori o di chi per loro;
  • la costante e vigile presenza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici;
  • la spiegazione agli alunni delle regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa;
  • lo svolgimento delle attività in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse;
  • riunioni ad avvio di anno scolastico con i genitori e gli addetti alla vigilanza stradale (polizia municipale e stradale) per valutare in concreto la sicurezza del ritorno a casa degli alunni quando non accompagnati;
  • il coinvolgimento del competente ente locale in materia di organizzazione del servizio di trasporto degli alunni, se esistente.

È evidente il ruolo di responsabilità che compete al dirigente scolastico, in quanto titolare di una posizione di garanzia nei confronti degli alunni. Egli deve impartire, con atto scritto, chiare ed esaustive disposizioni organizzative e di servizio nei confronti del personale interno alla scuola, anche ad evidenti fini documentali. Tali disposizioni, emanabili anche da soggetti a ciò delegati dal dirigente, costituiscono un valido ausilio in caso di contenzioso e vanno archiviate con estrema cura. Un’efficace formulazione del regolamento d’istituto, con chiare descrizioni dei compiti di ciascun addetto alla vigilanza, può sostituire l’adozione di singole numerose disposizioni di servizio ma, in tal caso, si deve effettuare un’adeguata e documentata attività di informazione nei confronti del personale.
L’uscita dalla scuola del minore può coinvolgere anche la responsabilità in educando dei genitori. La Sentenza Cass. n. 9556/2009 ha affrontato il caso in cui un minore si era allontanato da scuola abusivamente (sottraendosi alla vigilanza dell’Amministrazione scolastica) e aveva causato un sinistro stradale a bordo di un ciclomotore, condotto senza casco e trasportando un passeggero anch’esso privo di casco, che era morto nell’incidente. Nel caso la violazione di tale dovere da parte dei genitori è stata desunta dalla gravità del fatto illecito commesso dal minore. In relazione all’interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano non la prova negativa di non aver potuto impedire il fatto, ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore. Infine, come già detto,l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c., che prevede l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli.

*  Dirigente Ispettore Tecnico

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L’uscita degli alunni dalla scuola ultima modifica: 2016-10-23T06:46:14+02:00 da
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