di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 28.11.2016
Malattia e decurtazione “Brunetta”: cos’è e come opera. Le trattenute fino a 10 giorni. Quando un evento morboso si considera “unico”. Chiarimenti per docenti e segreterie scolastiche
Malattia e decurtazione “Brunetta”: cos’è e come opera. Le trattenute fino a 10 giorni. Quando un evento morboso si considera “unico”. Chiarimenti per docenti e segreterie scolastiche
L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.
La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che tale disposizione di legge, nel prevedere la decurtazione retributiva per i primi dieci giorni di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore.
Pertanto nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata (anche un solo giorno), dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale.
La decurtazione retributiva:
È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
La normativa è tuttora in vigore. La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.
LE TRATTENUTE GIORNALIERE LORDE FINO AI 10 GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA
La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112 convertito in legge n. 133/08 opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia.
In proposito, come noto, i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza.
Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.
In data 30 luglio 2008 il Ministero dell’Economia e delle finanze, con una Informativa inviata a tutti gli utenti SPT (cioè tutto il personale pagato dal Tesoro), ha precisato che per il personale della scuola si riducono:
- La retribuzione professionale docenti (RPD);
- Il compenso individuale accessorio;
- L’indennità di direzione del Dsga.
Inoltre la decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi.
Secondo la Circolare Ministeriale n. 118/2000 prot. n. 1365, la retribuzione professionale docenti (RPD) compete esclusivamente:
- Al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato;
- Al personale di religione cattolica con progressione di carriera;
- Al personale con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico (31/8);
- Al personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche (30/6) nonché al personale insegnante di religione cattolica con rapporto di durata annuale.
Per le voci della retribuzione professionale docenti (RPD) e del compenso individuale accessorio per il personale ATA – C.I.A. i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle n. 3 e 4 del CCNL/2007.
Le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:
- da 0 a 14 anni
RPD € 164,00 (164,00/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 5,47 - da 15 a 27 anni
RPD € 202,00 (202,00/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 6,73 - da 28 anni
RPD € 257,50 (257,50/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 8,58 - AREA B/C
C.I.A. € 64,50 (64,50/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 2,15 - AREA A/As
C.I.A. € 58,50 (58,50/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 1,95
IL TRATTAMENTO ECONOMICO PER UN PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A DIECI GIORNI
Nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico – economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.
In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque “scontato” relativamente ai primi dieci giorni.
Per il personale della scuola:
Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.
Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile.
UNO O PIÙ CERTIFICATI MEDICI E DECURTAZIONE RETRIBUTIVA
La trattenuta opera fino ai primi dieci giorni, anche se l’assenza per malattia venga giustificata con uno o più certificati medici continuativi.
Le proroghe sono quindi escluse dalla decurtazione:
Se ad un primo evento morboso (primo certificato medico) vi è un’eventuale prosecuzione dello stesso (secondo certificato, eventualmente terzo e così via), senza soluzione di continuità, il secondo periodo di malattia non è considerato come una nuova assenza ai fini della decurtazione stipendiale.
L’evento morboso, dunque, si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata.
Si considera altresì unico anche l’evento morboso che scaturisce da prognosi diverse, purché l’assenza si protragga senza soluzione di continuità.
.