Malattia lavoratori fragili, novità: periodo tutela e lavoro agile fino al 28 febbraio. Messaggio Inps

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 19.1.2021.

Messaggio Inps.

Gilda Venezia

Con il messaggio 15 gennaio 2021, n. 171 l’Inps fornisce indicazioni sulle novità, introdotte dall’articolo 1 della legge di bilancio 2021, riguardo la tutela della malattia per i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i lavoratori fragili.

Per quanto riguarda i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, dal 1° gennaio 2021 è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare.

Per i lavoratori fragili, pubblici e privati, è stato invece introdotto un nuovo periodo di tutela dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Per questi lavoratori è stato anche prorogato, per lo stesso periodo, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Viene introdotto – si legge nel messaggio – un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 (cfr. l’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020).

La tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Si ribadisce che l’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

L’articolo 1, comma 481, della legge di bilancio, inoltre, ha prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 – in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Messaggio n° 171 del 15/01/2021

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Malattia lavoratori fragili, novità: periodo tutela e lavoro agile fino al 28 febbraio. Messaggio Inps ultima modifica: 2021-01-19T15:03:58+01:00 da
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