Per le assenze per malattia nel pubblico impiego sono previste delle decurtazioni retributive, che però non riguardano determinate patologie.
Infatti, il CCNL Scuola, all’art. 17, comma 9, prevede che sono escluse dal computo della malattia ordinaria tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportino l’effettuazione di terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital. Sono ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.
Questo beneficio è stato confermato anche dall’art.71, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, prevedendo espressamente che “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. […]”.
L’ARAN, con orientamento applicativo CIRS36, nel riprendere le suddette norme di riferimento, ha precisato che “ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola ed è soggetto alle eventuali decurtazioni previste dalla normativa di legge e contrattuale”.
La definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati. Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. La comunicazione di tali dati è finalizzata esclusivamente all’attribuzione del beneficio. Esiste comunque il divieto per gli Uffici competenti di diffondere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dei dipendenti.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Malattia, le assenze per gravi patologie non riducono lo stipendio ultima modifica: 2023-06-23T05:25:20+02:00 da
di Salvo Intravaia, la Repubblica, 28.5.2024. “La scuola piegata ai pruriti ideologici del governo”. Deroga del…
dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, maggio 2024. La Gilda degli insegnanti di Venezia informa…
USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 27.5.2024. Anno scolastico 2024 –…
dall'ufficio stampa della Gilda degli insegnanti, 27.5.2024. Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato un…
La Tecnica della scuola, 27.5.2024. Durante il Consiglio dei Ministri del 24 maggio scorso, il…
di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 27.5.2024. Riforma valutazione le nuove regole varranno dal…
Leave a Comment