Malattie e visite fiscali: CAMBIA TUTTO. Non basta essere solo a casa. Ecco la novità!

 

di Pietro Di Marco, Oggiscuola  24.2.2016

Il lavoratore in malattia, come tutti sanno, ha l’obbligo della reperibilità durante gli orari fissati dalla legge al fine di consentire la visita fiscale del medico dell’Inps. Può capiteare però che un lavoratore abbia esigenza di allontanarsi da casa per motivi urgenti ed importanti.

In questi casi il lavoratore deve dare comunicazione al proprio datore di lavoro e all’Inps che è tenuto al controllo.

Solo in caso di gravi motivi l’assenza può essere comunicata a posteriori. La sentenza della Cassazione  del 19 febbraio 2016, n. 3294 ha fissato alcuni parametri per non generare disordini in materia di reperibilità.

In primo luogo, al lavoratore è consentito assentarsi da casa durante gli orari in cui dovrebbe invece essere reperibile, ma solo a per motivi urgenti e indifferibili (cosiddetto “giustificato motivo”). Anche quando sussistono detti motivi urgenti e indifferibili, l’assenza dalla abitazione durante gli orari di reperibilità va prima comunicata al datore di lavoro e all’Inps Tale preventiva comunicazione può essere evitata solo se ricorrano gravi e indifferibili ragioni. Il lavoratore deve quindi dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’Inps della repentina uscita di casa.

Il lavoratore – spiega la Cassazione – si considera “assente” non solo quando non è presente presso l’abitazione, ma anche quando, in qualsiasi modo, impedisca la visita di controllo. Si pensi al caso in cui il nome del malato non sia presente sul citofono; all’ipotesi in cui il citofono stesso sia rotto e nessuno risponda; al caso in cui venga addotta una patologia auditiva che ha impedito di sentire il campanello, ecc. In tutti questi casi, il lavoratore si considera comunque assente ingiustificato.

Insomma, l’assenza può coincidere con qualsiasi condotta che impedisca l’esecuzione del controllo sanitario, per incuria, negligenza o qualsiasi altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale.

L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico per malattia.

Nel caso di assenza alla prima visita si incorre nella perdita totale di qualsiasi trattamento economico, alla seconda visita di controllo (che può essere sia la visita medica domiciliare sia la visita medica ambulatoriale) oltre alla precedente sanzione, comporta la  riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo. Alla terza visita a cui si risulta non presenti l’erogazione dell’indennità economica previdenziale a carico INPS viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità.

La sentenza

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 dicembre 2015 – 19 febbraio 2016, n. 3294
Presidente Manna – Relatore Boghetich

Svolgimento dei processo

1. Con sentenza depositata il 3.7.2010 la Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria,        ha respinto l’appello proposto da G.N. nei confronti dell’INPS per il riconoscimento dell’indennità di malattia per il periodo compreso tra il 21 maggio e l’8 giugno 2001. La Corte d’Appello ha rilevato che: il ricorrente, lavoratore dipendente dell’azienda di trasporti di Reggio Calabria, aveva fornito la prova dell’esistenza di un motivo socialmente apprezzabile per l’allontanamento dal domicilio durante il periodo di malattia consistente nel grave incidente stradale subito dal nipote, figlio di sua sorella, a Trento e nella necessità di accompagnare la sorella presso la clinica Santa Chiara di Trento; il ricorrente, peraltro, non aveva nemmeno tentato di dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’INPS della repentina partenza; l’inevitabilità del viaggio era stata, poi, insufficientemente provata, posto che il ricorrente non aveva allegato nè provato che la sorella non era in grado di raggiungere Trento
autonomamente; era sfornita di qualsiasi indice di prova l’affermazione che la sorella era in preda alla disperazione e che avrebbe potuto compiere qualsiasi gesto.
Avverso la sentenza della Corte territoriale G.N. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. L’ intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983 (convertito in L. n. 638 del 1983) nonché degli artt. 38 e 111 Cost. assumendo che il lavoratore ha allegato e dimostrato la ricorrenza di un motivo, ritenuto socialmente apprezzabile, di assenza alla visita di controllo nel proprio domicilio (‘INPS e che tale circostanza deve essere ritenuta sufficiente per l’erogazione dell’indennità di malattia, tenuto altresì conto che la solidarietà familiare è valore che assurge a rango costituzionale.
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria, illogica, irragionevole motivazione della sentenza impugnata avendo, la Corte territoriale, fondato la propria statuizione su circostanze secondarie e marginali pur avendo ritenuta provata la ricorrenza di un motivo socialmente apprezzabile.
3. – La disamina dei motivi può essere affrontata congiuntamente trattandosi di valutare la sussistenza di un giustificato motivo di assenza dal domicilio durante il periodo di assenza del dipendente dal posto di lavoro per malattia.
3.1. – Questa Corte ha affermato che l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo – per la quale l’art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, prevede la decadenza (in varia misura) dei lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia – non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore – pur presente in casa – che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000). In particolare, il potere dell’ente previdenziale-debitore di verificare il fatto generatore dei debito (prima di pagare) verrebbe vanificato dalla contrapposta facoltà del preteso creditore di sottrarsi alla verifica se non per serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso altro luogo (usualmente la giurisprudenza ha valutato l’ipotesi di allontanamento dal domicilio per esigenza improcrastinabile di recarsi presso l’ambulatorio del medico curante.
Cfr. Cass. 30 agosto 2006, n. 18718). L’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a [oro volta essere giustificati (cfr. Cass. 9 novembre 2002, 15766).
3.2. – Nella fattispecie la Corte d’Appello ha fondato la propria decisione su un accertamento specifico di merito, direttamente effettuato sulle diverse risultanze emerse, adeguatamente motivato e insindacabile in questa sede. [n particolare, la Corte d’Appello, premesso che il ricorrente “ha senz’altro dato prova dell’esistenza di un motivo socialmente apprezzabile per l’allontanamento”, ha valutato attentamente le risultanze probatorie e le peculiarità della vicenda (partenza per Trento in compagnia della sorella per presenziare al ricovero in ospedale del nipote a seguito di grave incidente stradale) e, considerato che lo stesso lavoratore non ha dimostrato né l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’INPS del mutamento di domicilio né l’indifferibilità del viaggio a fianco della sorella, ha ritenuto non giustificata l’assenza dal domicilio conosciuto dall’ente previdenziale. l motivi di ricorso non sono idonei a dimostrare che il lavoratore, durante il periodo di malattia, abbia adottato una condotta diligente volta a consentire all’ente previdenziale i controlli sanitari; i suddetti motivi sono volti a prospettare una ricostruzione esegetica della normativa applicabile che non trova alcun recepimento nella giurisprudenza consolidata di questa Corte.
Invero, l’obbligo dell’INPS di erogare l’indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l’obbligo di cooperazione in capo all’assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela. Il ricorso non ha illustrato quali erano le ragioni di indifferibilità dell’allontanamento dal domicilio dei lavoratore e non ha nemmeno fornito i motivi della mancata collaborazione con l’ente previdenziale. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nel caso di specie non ricorre né un caso di forza maggiore né una situazione cogente che abbia reso indifferibile la presenza dei lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, bensì una mera opportunità di assistere un proprio familiare. Né è emersa la collaborazione dei lavoratore con l’ente previdenziale in ordine al mutamento di domicilio durante il periodo di malattia, comunicazione imposta dall’obbligo di diligenza preordinato a consentire i controlli sanitari.
4. — Non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’INPS svolto attività- difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Nulla sulle spese.

Malattie e visite fiscali: CAMBIA TUTTO. Non basta essere solo a casa. Ecco la novità! ultima modifica: 2016-03-05T04:20:56+01:00 da

Gilda Venezia

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