Malattie professionali, quando la diagnosi è in mano al dirigente scolastico occorre cautela. E’ un dato sensibile e riguarda la privacy

di Vittorio Lodolo D’Oria  Orizzonte Scuola,  4.11.2015.  

Può certamente capitare che il datore di lavoro (leggi dirigente scolastico) venga a conoscenza della diagnosi di malattia che affligge il lavoratore (leggi insegnante).
La qual cosa può avvenire per svariate ragioni: il docente parla liberamente e in modo disinibito delle proprie condizioni di salute oppure l’amministrazione è in possesso di certificati medici prodotti dall’interessato e recanti inopinatamente la diagnosi e via discorrendo. Meno frequente il caso in cui qualche familiare o conoscente rende edotto il dirigente circa le condizioni patologiche in cui versa il docente, col preciso scopo di ottenergli condizioni di riguardo a salvaguardia della sua salute. Comunque sia, la diagnosi di malattia è considerata “dato sensibile” e riguarda la privacy più stretta della sfera personale. Necessita pertanto di particolare attenzione l’uso e la manipolazione (da non intendersi come contraffazione) del dato medesimo.
La storia di Maddalena, che ci accingiamo a narrare, ha pochi giorni di vita ed è tuttora in corso. Ciò che tuttavia ci preme dimostrare è, ancora una volta, la necessità di formazione istituzionale dei dirigenti scolastici circa i loro compiti medico-legali. Formazione che dovrebbe essere attuata dagli stessi UUSSRR che, a distanza di 17 anni dal Decreto Ministeriale 382/98, restano totalmente inadempienti noncuranti dei contenuti del predetto decreto.

La vicenda
Maddalena lavora nella scuola dell’infanzia da circa 40 anni ed è alle soglie della pensione, che avrebbe già abbracciato se non fosse stato per l’ultima “sciagurata” riforma Fornero. Il precedente anno scolastico è stato segnato da qualche assenza per “esaurimento psicofisico” che l’ha poi indotta a recarsi da uno psichiatra per i provvedimenti e le cure del caso. All’inizio di questo anno la situazione peggiora e fanno comparsa le classiche somatizzazioni, accompagnate da altri segni quali: gastrite, coliti, ansia, sudorazioni notturne, insonnia, agitazione, anedonia, umore depresso, dermatiti. Fortunatamente la capacità critica e di giudizio è ancora conservata e Maddalena recepisce il suggerimento datole da un medico di fiducia: “Conviene richiedere una valutazione medica completa e attenta poiché non ha più senso fruire reiteratamente di lunghi periodi di assenza prescritti dal medico di famiglia che, tra l’altro, sarà sempre più restio a concederli”.
Parte così il procedimento per presentare alla segreteria della scuola la richiesta di accertamento medico in CMV. Maddalena fa di tutto per accelerare i tempi e, insieme alla domanda, allega come da prassi i certificati medici in suo possesso. Questi ultimi sono rigorosamente trasmessi in busta chiusa, come prevede la norma, proprio perché il datore di lavoro non deve venire a conoscenza del “dato diagnosi” appartenente al lavoratore poiché lo stesso è ritenuto altamente sensibile e facente parte della privacy inviolabile del soggetto.
Fin qui tutto normale, senonché il dirigente si ritiene in dovere di aprire la busta chiusa e di leggerne il contenuto, ivi incluso l’ultimo certificato psichiatrico che attesta la difficile condizione psichica dell’insegnante. Il capo d’istituto probabilmente si allarma pensando alle possibili ricadute sulla giovane utenza e si ritiene in diritto di approfondire i motivi per i quali la sua dipendente richiede l’accertamento medico in CMV. Come fare per disinnescare questa minaccia? Come sciogliere i dubbi circa un’eventuale pericolosità della maestra per i bambini? Semplice – sembra dirsi il dirigente – intervistando colui che ha redatto il certificato: nessuno meglio di lui potrà dare una risposta chiara ai suddetti quesiti e soprattutto un valido consiglio sul da farsi.
Pertanto il dirigente si reca dallo specialista di struttura pubblica che ha rilasciato il certificato e ottiene un colloquio. Non è dato sapere cosa si sono detti lo psichiatra e il dirigente, tuttavia possiamo facilmente evincerlo dagli sviluppi della vicenda. Infatti una volta rientrato a scuola, il preside adotta un provvedimento di sospensione cautelare dall’insegnamento nei confronti di Maddalena.
Il racconto per ora si ferma qui, ma è assai probabile che possa avere un seguito non troppo piacevole per il capo d’istituto.

Le riflessioni
Ci troviamo evidentemente davanti a una reiterata e gravissima violazione dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori (che vieta “accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”), nonché della privacy, cominciata con la deliberata apertura della busta da parte del dirigente e proseguita nell’incontro con lo psichiatra della docente. Viene da chiedersi come possa aver agito così a cuor leggero il preside: forse per arroganza? Ovvero per la preoccupazione dettata dalla possibile ricaduta sulla giovane utenza? Oppure ancora – circostanza più che verosimile – per semplice ignoranza circa le questioni medico-legali che competono ai dirigenti scolastici?
Certamente il datore di lavoro non sa che siffatte violazioni di dati super-sensibili (così sono classificati quelli riguardanti la salute dell’individuo) possono comportare sanzioni pecuniarie fino a 50.000 euro e il carcere da pochi mesi a qualche anno.
Episodi come il presente non devono ripetersi: è squalificante per il preside e degradante per il docente. L’unico modo perché non avvengano più, consiste nel garantire a tutti i dirigenti quella formazione in materia di tutela della salute dei lavoratori che, per loro, fu pensata e resa obbligatoria nel lontano 1998 (DM 382/98) che resta a tuttoggi sciaguratamente inapplicato.

Malattie professionali, quando la diagnosi è in mano al dirigente scolastico occorre cautela. E’ un dato sensibile e riguarda la privacy ultima modifica: 2015-11-04T07:24:17+01:00 da
Gilda Venezia

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