di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore, 21.11.2019
– La sentenza della Cassazione.
Il docente che accompagna in pronto soccorso uno studente che abbia avuto un malore durante la gita scolastica non è tenuto ad osservare obblighi di vigilanza maggiori o specifici rispetto alle regole previste dal protocollo, né può impartire ai sanitari l’ordine di seguire regole di particolare cautela diverse e ulteriori. Pertanto, l’insegnante non può essere ritenuto responsabile se l’alunno subisce ulteriori danni all’interno dell’ospedale. Questo è quanto emerge dall’ordinanza n. 29946/2019 della Cassazione.
Il caso
La singolare vicenda vede come protagonista una studentessa che, durante una gita scolastica, alle ore 06:30 mentre si trovava nella propria camera di albergo, accusava un grave e improvviso malore, a causa del quale veniva trasportata di urgenza con un’ambulanza presso il pronto soccorso, accompagnata da una professoressa. Giunti all’ospedale, la ragazza veniva distesa su una barella e, poco dopo, manifestava un ulteriore malore che la faceva cadere rovinosamente per terra. A seguito degli accertamenti, poi, l’alunna veniva dimessa con la diagnosi “crisi epilettica … trauma cranio facciale”.
Successivamente, i genitori della studentessa portavano la vicenda in Tribunale invocando una responsabilità per omessa vigilanza della professoressa che aveva accompagnato la loro figlia al pronto soccorso. In particolare, essi ritenevano che l’insegnante sarebbe stata colpevole di non aver «accertato che i sanitari adottassero ogni più opportuna cautela per evitare la caduta». Dopo le sentenze sfavorevoli di primo e secondo grado, la ragazza, nel frattempo divenuta maggiorenne, ricorreva in Cassazione continuando a sostenere la responsabilità dell’insegnante, la quale avrebbe dovuto tenere un comportamento improntato ad una massima attenzione e vigilanza, per evitare proprio che un probabile ulteriore attacco epilettico creasse ulteriori danni, come poi verificatosi.
La responsabilità è esclusa
La Suprema corte chiude la vicenda dichiarando inammissibile il ricorso dell’ex alunna e confermando la lettura dei fatti già data dai giudici di merito. Ebbene, afferma il Collegio, sono del tutto fuorvianti le argomentazioni della studentessa secondo cui la docente avrebbe addirittura «dovuto coordinare e controllare il personale sanitario all’interno dell’ospedale, per verificare l’adozione di mezzi di contenzione idonei ad evitare una seconda crisi epilettica». Sotto tale profilo, chiosano i giudici di legittimità, «sull’accompagnatore della persona affidata alle cure dei sanitari in un nosocomio» non grava alcun «obbligo di vigilanza o supervisione in assenza, peraltro, di cognizioni mediche e infermieristiche». In tali evenienze, in sostanza, l’insegnante «non ha la competenza per segnalare ai sanitari cautele diverse e ulteriori rispetto a quelle del protocollo».
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Malore in gita, il prof è tenuto solo ad accompagnare lo studente in ospedale ultima modifica: 2019-11-21T07:10:34+01:00 da