Mancata presa di servizio: sanzioni e conseguenze

Obiettivo scuola, 23.9.2019

– La mancata presa di servizio dopo aver accettato una convocazione per supplenza comporta delle sanzioni diverse a seconda che la convocazione pervenga dalle GAE o dalle Graduatorie d’istituto.

CONVOCAZIONI DA GRADUATORIE A ESAURIMENTO (GAE)

La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.

Quindi:

  • La sanzione consiste nell’impossibilità di ottenere supplenze per il medesimo insegnamenti.
  • La sanzione non si applica ad altre classi di concorso.
  • La sanzione si applica per tutte le scuole della provincia.
  • La sanzione si applica esclusivamente per l’anno scolastico in corso.
  • La sanzione si applica sia per le convocazioni da GAE sia per quelle da graduatorie d’istituto.


CONVOCAZIONI DA GRADUATORIE D’ISTITUTO

Come dispone l’art. 8 comma 1 lettera B del Regolamento supplenze (13 giugno 2007), la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
Quindi:

  • La sanzione consiste nell’impossibilità di ottenere supplenze per il medesimo insegnamento.
  • La sanzione non si applica ad altre classi di concorso.
  • La sanzione si applica per tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
  • La sanzione si applica esclusivamente per l’anno scolastico in corso.

NON APPLICABILITÀ O REVOCA DELLE SANZIONI

Le sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola” (art. 8 comma 4, DM 13 Giugno 2007). Il docente dovrà quindi inviare (in forma scritta) alla scuola la documentazione che giustifica l’abbandono della supplenza (es: certificazione che attesta problemi di salute propri o dei familiari, motivi lavorativi, ecc).

COSA SI INTENDE PER ACCETTAZIONE?

Spesso si fa molta confusione tra la disponibilità e l’accettazione. Si tratta di due situazioni molto diverse che comportano conseguenze diverse. Pertanto, nella mail deve essere specificato se è richiesta la disponibilità o l’accettazione.

DISPONIBILITÀ

Nel caso in cui la scuola interpelli i candidati mediante messaggio di posta elettronica richiedendo la disponibilità dei candidati tramite email, una volta acquisite le risposte positive o negative degli aspiranti la scuola assegnerà la supplenza al primo in graduatoria fra coloro che hanno dato la disponibilità. La scuola contatterà telefonicamente il docente individuato per comunicare la sua individuazione e il candidato potrà in tale occasione confermare la sua accettazione oppure rinunciarvi senza subire la sanzione prevista per l’abbandono del servizio.
Analoga situazione si verificherà nel caso di mancata risposta al telefono, dopo aver comunicato la propria disponibilità tramite email. In queste circostanze, il docente rischia di subire soltanto la sanzione per la rinuncia (e non quella per la mancata presa di servizio) che si applica solamente al secondo rifiuto nella medesima scuola e comporta semplicemente la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia (o di seconda fascia) solo per la relativa classe di concorso o posto di insegnamento e solo per la scuola in questione.
Anche la FAQ n. 4 presente all’interno del sistema SIDI chiarisce che:

la sanzione del depennamento dalle graduatorie per l’anno scolastico in corso è applicabile solo nel caso di convocazione singola mentre, nel caso di convocazione multipla e richiesta della mera disponibilità, qualora il docente individuato per la supplenza rinunci, ad esempio a causa della distanza necessaria per raggiungere la scuola, questa tipologia di rinuncia non comporta una sanzione e dovrà essere gestita dalle segreterie come ‘rinuncia senza effetti‘.”

ACCETTAZIONE

Discorso diverso si deve fare quando il docente, dopo aver inviato disponibilità via email e dopo essere stato individuato come destinatario della supplenza, contattato telefonicamente dalla scuola accetti e successivamente non prenda servizio o manifesti la volontà di non prendere servizio. In tal caso la sanzione prevista è quella per la mancata presa di servizio consistente nella perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.

CONVOCAZIONE IN PRESENZA

  • Alcune scuole procedono direttamente alla convocazione in presenza dei candidati con conseguente assegnazione della supplenza al primo (o ai primi, nel caso di più posti disponibili) fra i docenti presenti a tale convocazione. Nel caso in cui il candidato non potrà essere presente, potrà delegare specifica persona di fiducia o dirigente scolastico ad accettare incondizionatamente la supplenza.
    In tal caso la delega conferita al dirigente scolastico equivarrà all’accettazione (e non alla disponibilità) e, di conseguenza, non sarà più possibile tirarsi indietro pena la sanzione per la mancata presa di servizio.
    La nomina conferita tramite delega, infatti, ha lo stesso valore di quella accettata di persona per cui non vi si può rinunciare senza incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento supplenze.DM 13 giugno 2007
    Le sanzioni nel caso di abbandono del servizio
    Rifiuti, rinunce e abbandoni del servizio: sanzioni.
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Mancata presa di servizio: sanzioni e conseguenze ultima modifica: 2019-09-26T04:37:30+02:00 da
Gilda Venezia

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Gilda Venezia

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