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Maternità: possibilità di fruire dei 5 mesi di astensione dal lavoro dopo il parto

Obiettivo scuola, 20.9.2020.

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio.

A norma dell’art. 16 del D. lgs 26 marzo 2001, n. 151, è vietato adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e qualora il parto avvenga oltre tale data, è vietato adibire le donne al lavoro fino alla data effettiva del parto. È vietato anche adibire le donne al lavoro nei 3 mesi successivi al parto.
La lavoratrice può però anche avvalersi della flessibilità prevista dall’art. 20 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151 oppure di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (quest’ultima possibilità introdotta con la Legge finanziaria 2019).

FLESSIBILITÀ

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto(piuttosto che 2) e nei 4 mesi successivi al parto (piuttosto che 3), a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

POSSIBILITÀ DI FRUIRE DEI 5 MESI DOPO IL PARTO

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge finanziaria 2019) ha introdotto il comma 1.1 che prevede la possibilità, in alternativa a quanto disposto precedentemente, di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Si precisa che la predetta documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
Le certificazioni mediche dovranno, pertanto, attestare esplicitamente l’assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi.

Esempio: gestante che prosegue l’attività lavorativa fino alla data effettiva del parto a fronte di certificazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto

Data presunta parto: 26/6/2019
Data effettiva del parto: 30/6/2019
Riferimento temporale nella certificazione sanitaria: 26/6/2019
Durata del congedo di maternità: dal 26/6/2019 al 26/11/2019

Periodo indennizzato: dal 30/6/2019 al 26/11/2019. I giorni intercorrenti tra la data presunta del parto (26/6/2019) ed il giorno prima del parto (29/6/2019) sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.

Le predette attestazioni devono essere prodotte al proprio datore di lavoro entro la fine del settimo mese.

LAVORATRICE  CHE FRUISCA DELLA FLESSIBILITÀ E CHE OPTI SUCCESSIVAMENTE PER FRUIRE DEI 5 MESI DOPO IL PARTO

La lavoratrice gestante che fruisca della flessibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001 (continuando quindi a lavorare nell’ottavo mese di gravidanza) può comunque scegliere, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto.
Resta fermo l’obbligo di attestare, entro la fine dell’ottavo mese di gravidanza, l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
Si precisa che la documentazione sanitaria deve essere redatta da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro e che, se prodotte all’INPS dopo la fine dell’ottavo mese, devono comunque essere state redatte nel corso dell’ottavo o del settimo mese di gravidanza.
Si ricorda, inoltre, che l’interruzione della flessibilità – volontaria o per fatti sopravvenuti – determina l’inizio del congedo di maternità (cfr. la circolare n. 152/2000), con conseguente impossibilità per la lavoratrice di esercitare l’opzione di fruire del congedo di maternità dopo il parto di cui all’articolo 16, comma 1.1, del D.lgs n. 151/2001.

Vedi la Circolare INPS 148 del 12/12/2019

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Maternità: possibilità di fruire dei 5 mesi di astensione dal lavoro dopo il parto ultima modifica: 2020-09-20T20:51:49+02:00 da
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