Orizzonte Scuola, 8.10.2018
– Il 1° settembre 2018, sono entrate in vigore le disposizioni del D.lgs. 62/2017 relative all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come modificate dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe).
La riforma ha introdotto diverse novità tra le quali quelle relative ai requisiti di ammissione all’esame.
Vediamo in questa scheda cos’è previsto per i candidati interni, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Miur con la circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018, volta a fornire le prime indicazioni in merito al nuovo esame di Stato 2018/19.
L’ammissione all’esame è disposta dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
Sono ammessi all’esame, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei requisiti di seguito riportati:
Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. n. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro nel triennio. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe).
L’ammissione all’esame, come detto sopra, è subordinata alla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, tuttavia le scuole possono stabilire motivate e straordinarie deroghe per casi eccezionali.
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Come suddetto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
Nel caso suddetto il voto dell’insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.
Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in presenza delle seguenti condizioni:
Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
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Maturità, requisiti ammissione. Per le insufficienze, motivazioni per iscritto ultima modifica: 2018-10-09T04:21:27+02:00 da14.5.2024. Dalla normativa emergono tre possibili casistiche con valutazioni differenti in base al percorso di…
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