di Laura Virli, Il Sole 24 Ore, 8.5.2018
– Persa l’occasione di valorizzare, già da questo anno, i percorsi formativi di alternanza scuola lavoro degli studenti che affronteranno l’esame di Stato di secondo ciclo, gettiamo uno sguardo sull’annuale ordinanza ministeriale, basata, ancora una volta, sulla obsoleta legge 425/1997, in attesa che il Dlgs 62/2017, attuativo della legge 107, esplichi i suoi effetti dal prossimo anno.
Il peso dell’Invalsi e dell’alternanza scuola lavoro
Nel 2019 sarà necessario aver partecipato alle prove Invalsi oltre ad aver svolto almeno 200 ore nei licei, e 400 negli istituti tecnici professionali, di alternanza scuola lavoro.
Tuttavia, già da quest’anno, come emerge nella nota Miur 7194 del 24 aprile 2018, le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe devono tener conto degli esiti delle esperienze di alternanza scuola lavoro e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.
L’ammissione dei candidati interni
Sono necessarie tre condizioni:
Tali disposizioni valgono anche per gli alunni stranieri privi del permesso di soggiorno.
Durante lo scrutinio finale il consiglio di classe, all’interno della propria autonomia decisionale, adotta specifiche modalità per formalizzare la deliberazione di ammissione agli esami. Si prenderà semplicemente atto della valutazione finale oppure potranno essere formulati articolati giudizi o brevi motivazioni. Nel caso di non ammissione all’esame la deliberazione deve, invece, essere puntualmente motivata.
L’esito della valutazione finale è pubblicato all’albo dell’istituto. Se positivo, si riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «ammesso». Se negativo, si riporta solo la dicitura «non ammesso», senza pubblicazione di voti e credito.
L’ammissione dei candidati esterni
L’ammissione all’esame dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare oltre che al possesso di uno dei seguenti prerequisiti:
Casi particolari
Nel caso di studenti disabili con percorso didattico differenziato indicato nel Piano educativo individualizzato (Pei) o di alunni con grave disturbo specifico di apprendimento che prevede l’esonero totale dall’insegnamento delle lingue straniere (comma 6 articolo 6 del Dm 2669/2011), il consiglio di classe li ammette, sulla base di motivata e puntuale deliberazione, a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del Dpr 323/1998.
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