Medici abilitati con la laurea e nuove regole anche per i prof

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di Alessandra Ricciardi,  ItaliaOggi, 23.3.2020

– Nessun esame di stato per i neolaureati in medicina che vogliano diventare medici.
È uno degli effetti del decreto Cura Italia.

Nessun esame di stato per i neolaureati in medicina che vogliano diventare medici. È uno degli effetti del decreto Cura Italia, che punta a rafforzare il Sistema sanitario con l’ingresso a breve di nuovi 10 mila medici, tanti se stima il ministro dell’università, Gaetano Manfredi. Una riforma attesa, quella delle lauree abilitanti per i medici, che era già in cantiere con il precedente governo giallo-verde, che intanto aveva nel 2018 ridotto i termini per il tirocinio.

È l’articolo 102 a disciplinare le nuove modalità per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo: la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41, recita il primo comma, è direttamente abilitante previa acquisizione del giudizio di idoneità. Gli atenei devono disporre l’adeguamento dei singoli regolamenti didattici. È lasciata la facoltà agli studenti di completare il corso secondo l’ordinamento didattico precedente, e dunque con il conseguimento della sola laurea. Tutti gli altri con la laurea in Medicina e Chirurgia, purché il tirocinio non si sia svolto all’interno del Corso di studi, «si abilitano all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del solo tirocinio». Inoltre, limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico 2018/2019, l’esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4) può essere svolto con modalità a distanza. La prova pratica deve avere una previa certificazione dello svolgimento avvenuto del tirocinio pratico.

In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, prevede l’articolo 101,l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le varie attività formative, l’ orientamento, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti affidati a docenti e ricercatori universitari e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali. Le attività formative svolte a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria.

Il decreto ha stabilito misure straordinarie anche per l’abilitazione dei nuovi professori universitari: «Con riferimento alle Commissioni nazionali per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga all’articolo 8 del citato dpr n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020». È conseguentemente differita al 11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei lavori delle Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020. In tal caso i lavori dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le stesse Commissioni nazionali, in deroga all’attuale disciplina, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. E il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di dell’abilitazione scientifica nazionale 202i0- 2022 sarà avviato entro il 30 settembre 2020.

Viene inoltre istituito un fondo di 50 milioni che sarà utilizzabile per l’anno 2020 e ripartito con successive decreto del ministero dell’università tra atenei e istituzioni di alta formazione a sostengo delle lezioni a distanza. Sempre l’articolo 100 del dl proroga I mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, ad eccezione dell’Istat, se scaduti e in corso di rinnovo in scadenza nel perdurare dell’emergenza.

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