Messa a disposizione (MAD): ecco cos’è e come si considera la supplenza accettata [compresi i concorsi]

 Orizzonte Scuola, 16.11.2019

– Sempre più diffuse per il reperimento dei supplenti le cosiddette MAD non sono del tutto regolamentate. E’ bene sapere come e se vale il servizio svolto.

Elena scrive
Volevo sapere se supplenze fuori provincia ottenute tramite MAD danno punteggio come servizio specifico per la classe di concorso su cui si effettua la supplenza e se potranno essere conteggiate come periodi di servizio specifico ai fini della partecipazione a futuri concorsi/percorsi abilitanti.

 Cos’è la MAD

 La messa a disposizione è un’istanza informale non prevista espressamente dal Regolamento delle supplenze (D.M. 131/2007) ma neanche vietata espressamente da alcuna legge o disposizione in materia. L’istanza, in carta semplice, può essere inviata dall’aspirante alle scuole tramite qualunque mezzo (pec, fax o raccomandata A/R). In tale domanda l’aspirante indicherà oltre ovviamente ai suoi dati personali e ai recapiti telefonici (ed eventuale indirizzo email) anche la classe di concorso in cui è abilitato o comunque per la quale ha titolo ad insegnare, l’università e la data in cui è stato conseguito il titolo.

Se presentata per i posti comuni non ha nessun vincolo in relazione al numero delle province o delle scuole; se presentata per i posti di sostegno l’inoltro è possibile solo per chi non è inserito in nessuna graduatoria (istituto o GAE) e può essere scelta una sola provincia.

Nota della supplenze 2019/20

La nota-38905-del-28-agosto-2019 ha precisato che All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, in un’ ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8.

Conclusione

Nella nota 1027 del 28 gennaio 2009 il MIUR affrontò per la prima volta la questione delle Mad in questi termini:
“la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente. Ciò premesso, tuttavia, qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l’interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati.”

Da allora le successive note delle supplenze hanno considerato l’aspetto delle MAD come ormai un qualcosa di talmente diffuso da cercare in qualche modo di “normare” come è avvenuto, in modo più specifico, con l’ultima nota delle supplenze in attesa di una revisione del Regolamento.

In conclusione, anche per il docente nominato da MAD valgono gli stessi vincoli e gli stessi criteri di chi è nominato dalle GI o dalle GAE, per cui, per esempio, non sarà comunque possibile la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province e il periodo d’insegnamento svolto tramite MAD è valido a tutti gli effetti e di conseguenza riconosciuto nell’aggiornamento delle graduatorie o per eventuali concorsi (calcolati quindi come servizio effettivamente svolto nella specifica classe di concorso).

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Messa a disposizione (MAD): ecco cos’è e come si considera la supplenza accettata [compresi i concorsi] ultima modifica: 2019-11-17T05:18:00+01:00 da
Gilda Venezia

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