Milleproroghe pubblicato in GU: tutte le novità per la scuola (TESTO)

di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 30.12.2022.

Il Milleproroghe è legge ed il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le novità e le misure previste per la scuola.

Gilda Venezia

Il testo del Milleproroghe è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre (decreto legge n. 198) ed entra in vigore oggi 30 dicembre. Quali sono le novità per la scuola? Sono poche ed elencate all’articolo 5 del testo. Tra queste la previsione del concorso per gli insegnanti di religione e l’esclusione del PCTO come requisito per l’ammissione all’esame di maturità 2023.

Milleproroghe: sintesi delle novità per la scuola

In sintesi, le novità per la scuola previste dal testo del Milleproroghe sono le seguenti (art 5):

  • PCTO: non rientra tra i requisiti di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 2023 l’alternanza scuola-lavoro. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono costituire comunque parte del colloquio.
  • Concorso per insegnanti di religione: sarà indetto entro il 2023. In riferimento a questo concorso, nel testo leggiamo che le parole: «entro l’anno 2022» sono sostituite da «entro l’anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25»”.
  • Concorso ex LSU: si rimanda al 2023. “All’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023»”. I contratti a tempo determinato del personale ATA che lavora su posti ex Lsu saranno validi fino al 30 giugno 2023.
  • Progressioni tra aree ATA riservate ai DSGA: “All’articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l’anno 2023, limitatamente alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche».
  • Proroga supplenze nella scuola dell’Infanzia negli anni 2021/22, 202/23, 2023/24 agli educatori. “All’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l’anno scolastico 2022/2023» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno scolastico 2023/2024»”.
  • Pareri CSPI entro 7 giorni: “All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Testo Milleproroghe in GU

 

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Milleproroghe pubblicato in GU: tutte le novità per la scuola (TESTO) ultima modifica: 2022-12-30T10:43:58+01:00 da
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