Mobilità 2016/17 e precedenza assegnazione sede a legge 104/92 per disabilità personale, l’unica menzionata nella legge 107

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di Giovanna Onnis  Orizzonte Scuola,   4.1.2016.  

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Non si hanno ancora informazioni sulle precedenze che potranno essere valutate per la mobilità 2016/17. L’unica precedenza menzionata nella legge 107 è quella relativa alla disabilità personale ai sensi della legge 104/92 art.21 e art.33.

Nel comma 79, infatti, si legge che per l’assegnazione della sede varranno le precedenze della legge 104, articolo 21 e articolo 33, comma 6:

A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Tale esplicitazione fa dedurre, quindi, che questa precedenza sarà sicuramente valida anche per la mobilità del prossimo anno scolastico.

La legge 104/92, che tutela i diritti delle persone disabili, prevede alcune agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per i lavoratori disabili. Si tratta di agevolazioni finalizzate soprattutto a ridurre i disagi della lontananza tra domicilio e sede di lavoro e si concretizzano con il diritto alla precedenza nel trasferimento.

Si tratta di una precedenza che è stata sempre valutata negli scorsi anni, compreso l’anno scolastico in corso e, come tale, inserita nel CCNI sulla mobilità.

Nel CCNI 2015/16 la precedenza in questione è inserita nell’art.7 comma 1 parte III), dove si indicano quali requisiti è necessario avere per esserne beneficiari:

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.”

Considerando che vengono indicati distintamente, nei punti 1 e 3, i beneficiari dell’art.21 e i beneficiari dell’art.33, si ritiene utile evidenziare le principali differenze relative ai succitati articoli della legge 104/92.

L’art.33 comma 6 della legge 104/92 prevede che “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (due ore di permesso giornaliero oppure tre giorni di permesso mensile) , ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso

Quindi per usufruire delle agevolazioni di cui all’art 33 della legge 104/92 è necessario e sufficiente essere in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3 – comma 3 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso la Azienda U.S.L. di residenza del docente interessato (Commissione medica per l’accertamento dello stato di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 N.104)

L’art.21 della legge 104/92 prevede che “La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili” (comma 1), specificando nel comma 2 che “ I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”

Quindi per usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 21 della legge 104/92 è necessario e indispensabile disporre contemporaneamente di :

1 – certificazione di portatore di handicap anche non grave (art. 3 – comma 1 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso l’Azienda U.S.L. di residenza dell’interessato (Commissione medica per l’accertamento dello stato di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 N.104);

2 – certificazione di invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%) (Commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo ai sensi della legge 15-10-19990, N. 295)

E’ utile sottolineare che per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione che dovrà essere allegata alla domanda di trasferimento e precisamente:

– nel caso dell’art.21 certificazioni distinte, una per l’handicap (art.3 comma 1 della legge 104) e l’altra per l’invalidità

– nel caso dell’art. 33 la certificazione di handicap grave ( art.3 comma 3 della legge 104)

Il possesso dei requisiti previsti dai succitati articoli consentirebbe, quindi, al docente di usufruire, anche per il prossimo anno scolastico, della precedenza nel trasferimento.

Tale precedenza potrà intervenire in due modi diversi a seconda della tipologia di trasferimento, su ambito territoriale o su specifica scuola.

Con la legge 107, infatti, nel comma 73 si prevede che, fatta eccezione per i docenti neo-immessi in ruolo in fase 0 e in fase A, “Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.

Questa disposizione ha suscitato molte opposizioni da parte dei docenti dei quali i sindacati si sono fatti portavoce in sede di contrattazione con il MIUR.

Nell’incontro del 28 dicembre il MIUR ha dimostrata una certa apertura e disponibilità per consentire una mobilità con le vecchie regole, quindi su specifica scuola e non su ambito territoriale, ai docenti già in ruolo prima della legge 107

Si tratta, ovviamente, di disponibilità per ora teorica che, per essere attuata, deve necessariamente essere inserita nero su bianco nel CCNI 2016/17.

Prendendo in considerazione questa situazione ancora molto ingarbugliata, per il prossimo anno scolastico potrebbero essere diversificate le regole da seguire per esprimere le preferenze da parte dei docenti che presentano domanda di trasferimento. Ci potrebbero essere, infatti, docenti che avrebbero la possibilità di esprimere preferenze territoriali su specifiche scuole o comuni, mentre per altri la scelta potrebbe essere effettuata solo negli ambiti territoriali.

Il condizionale, ovviamente, è obbligatorio e prendendo in esame le due distinte situazioni, questa duplice possibilità di esprimere nella domanda di trasferimento preferenze su specifiche scuole o preferenze su ambiti territoriali, potrebbe avere come conseguenza che la precedenza spettante al docente con disabilità personale ai sensi della legge 104/92 art.21 e art.33, sarebbe valutata nei due modi , di seguito indicati.

Se il trasferimento potrà essere effettuato su una specifica scuola, il docente potrebbe usufruire della precedenza a condizione che sia rispettato quanto prevede l’art.7 comma 1 parte III) del CCNI 2015/16, ipotizzando sempre che queste disposizioni vengano confermate anche per l’a.s. 2016/17:

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso”

Se il trasferimento sarà effettuato su un ambito territoriale, dovrebbe concretizzarsi quanto stabilito nel comma 79 della legge 107 in relazione all’attribuzione dell’incarico triennale da parte del Dirigente scolastico. Nel comma 79, infatti, si legge che per l’assegnazione della sede varranno le precedenze della legge 104, articolo 21 e articolo 33, comma 6, di conseguenza i docenti con disabilità personale, trasferiti nell’ambito territoriale, avranno la priorità nella sede presso cui invieranno il curriculum.

Rimane ancora da definire se questi docenti potranno usufruire della precedenza anche per il trasferimento nell’ambito territoriale in cui è inserito il comune di residenza.

In ogni caso, quindi, il docente con disabilità personale (art.21 e art. 33 della legge 104/92) dovrebbe essere tutelato nella scelta e attribuzione della sede in seguito a mobilità e tutto ciò dovrebbe essere confermato nel CCNI 2016/17 per la cui definizione si attendono gli esiti della contrattazione in corso tra sindacati e MIUR.

Mobilità 2016/17 e precedenza assegnazione sede a legge 104/92 per disabilità personale, l’unica menzionata nella legge 107 ultima modifica: 2016-01-04T09:52:11+01:00 da
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