di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 21.5.2016
– La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla relativa tabella allegata al CCNI 2016/17 (ALL. D TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI –lettera A, parte III, valida per la domanda di trasferimento).
Altra cosa importante da sottolineare è che i titoli dichiarati devono essere stati acquisiti entro il 23 aprile (TERMINE DI SCADENZA DELLA FASE A).
Ad esempio un corso biennale di specializzazione o un corso di perfezionamento il cui esame finale si è svolto dopo il 23 aprile non potrà essere inserito nelle domanda della seconda fase della mobilità che scade il 2 giugno.
Ci occupiamo oggi della valutazione del concorso.
Quali sono i concorsi valutabili nella domanda di trasferimento?
Si premette che per la valutazione del concorso si prescinde dalla graduatoria dalla quale il docente è stato reclutato per l’immissione in ruolo. Un docente può quindi essere stato assunto in ruolo per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e comunque poter valutare un eventuale concorso svolto.
La tabella titoli allegata al CCNI attribuisce 12 pp. per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti.
Può essere valutato solo un pubblico concorso.
La prima cosa su cui soffermarsi è che il concorso valutabile è quello relativo all’accesso del ruolo di appartenenza o ad un ruolo superiore.
Facciamo qualche esempio: il docente che è in ruolo nella scuola primaria e che accede a tale ruolo per esempio col diploma magistrale non può far valere un concorso ordinario della scuola dell’infanzia perché ruolo inferiore a quello di attuale appartenenza.
Viceversa, un docente in ruolo nella scuola dell’infanzia potrà far valere un concorso della scuola primaria perché di livello superiore a quello di attuale appartenenza.
Stessa valutazione andrà fatta per i docenti di I e II grado.
Se i docenti hanno entrambi i concorsi, per esempio il docente dell’infanzia ha sia il concorso infanzia che quello primaria, ne potrà far valere solo uno.
Altra cosa da sottolineare è che non sono valutabili i concorsi abilitanti e riservati, ovvero quei concorsi il cui superamento era finalizzato esclusivamente ad ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Analogamente devono essere esclusi anche i corsi SSIS, TFA e corsi di sostegno.
Di seguito facciamo una sintesi di ciò che può/non può essere valutato.
Sono valutati:
Non sono valutati:
Si ricorda in ultimo che nella dichiarazione personale andranno indicati gli estremi del concorso riportando anche la posizione nella graduatoria.
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