Mobilità 2016/17. Tutele per i docenti sovrannumerari

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di Giovanna Onnis  Orizzonte Scuola,   8.1.2016.  

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I docenti per i quali rimangono i maggiori punti interrogativi in relazione alla mobilità alla quale dovranno partecipare e alle condizioni alle quali dovranno adeguarsi in base alle nuove disposizioni stabilite nella legge 107 e alle nuove possibilità prospettate per loro in sede di contrattazione tra sindacati e MIUR, sono sicuramente i docenti soprannumerari.

Sarà garantito per loro il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità?

Potranno presentare domanda condizionata esprimendo, quindi, preferenze su scuole e non su ambiti territoriali?

Dubbi e interrogativi già espressi da OrizzonteScuola

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-preferenze-territoriali-esprimere-nella-domanda-grande-nodo-sciogliere

Dubbi e interrogativi per i quali le anticipazioni di OrizzonteScuola forniscono risposta in relazione alla conferma delle nuove possibilità prospettate per loro dal MIUR

In base al comma 73 della legge 107 “Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali”, quindi tale disposizione risulta chiaramente lesiva del diritto dei docenti soprannumerari, diritto sempre rispettato fino al corrente anno scolastico, e che ha sempre rappresentato per loro, se non una garanzia, almeno una possibilità in più per “rientrare” nella scuola di precedente titolarità, rientro con precedenza e priorità che poteva essere fatta valere per un ottennio.

In base alla normativa vigente fino al corrente anno scolastico, infatti, così come indicato nell’art.7 comma 1 punto II) del CCNI 2015/16, “Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro , con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata”.

Il trasferimento negli ambiti territoriali, così come stabilito dal comma 73, ribalta la normativa succitata ed eliminerebbe qualsiasi garanzia per questi docenti che non potrebbero più esprimere preferenze su specifiche scuole. Questo impedirebbe loro di presentare domanda condizionata che, per essere tale, deve avere come prima preferenza espressa la scuola nella quale il docente è stato dichiarato soprannumerario e verso la quale vuole usufruire del diritto al rientro con precedenza, come esplicitato nell’art. 7 comma 1 punto II) del CCNI 2015/16 precedentemente citato:

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario”

Le proteste dei docenti interessati e le pressioni esercitate dai sindacati hanno fatto in modo che il MIUR considerasse con occhi diversi la problematica dei docenti soprannumerari, infatti, nell’incontro del 28 dicembre ha dimostrato disponibilità a consentire per loro una mobilità su specifica scuola, nel momento in cui vogliono chiedere di rientrare nella ex scuola di titolarità se trasferiti come perdenti posto negli ultimi 8 anni.

Questo movimento, in base alle fasi prospettate dal MIUR , coerentemente con quanto ipotizzato nell’articolo pubblicato da OrizzonteScuola ulteriormente confermato dalle ultime anticipazioni fornite da OrizzonteScuola si realizzerebbe nella I fase con priorità, se riguarda la scuola o il comune di precedente titolarità e dovrebbe rispettare quanto già previsto negli scorsi anni scolastici e come indicato chiaramente nell’art. 7 comma 1 punto II) del CCNI 2015/16: “La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale”

Questa nuova disponibilità, chiaramente, non riguarderebbe solo i docenti che saranno dichiarati in esubero nel corrente anno scolastico 2015/16, ma anche i soprannumerari nell’ottennio che hanno sempre chiesto il rientro nella scuola di precedente titolarità con domanda condizionata e tale rientro dovrebbe essere prioritario sugli altri movimenti richiesti nella scuola a prescindere dal punteggio del docente coinvolto.

E’ un grande e importante passo avanti a tutela dei diritti dei docenti soprannumerari e che elimina la penalizzazione prevista per loro nel comma 73. Si tratta, però, di un importante passo avanti legato, per ora, ad una disponibilità del MIUR solo teorica, anche se sembrerebbe confermata dalle anticipazioni di OrizzonteScuola, ma che necessita, comunque, di essere concretizzata come si auspicano i sindacati e, in particolar modo, i docenti direttamente interessati che aspettano di vedere scritto nel CCNI 2016/17 quanto per ora è stato espresso solo verbalmente.

Mobilità 2016/17. Tutele per i docenti sovrannumerari ultima modifica: 2016-01-08T08:37:05+01:00 da
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