di Anna Chiara, Professionisti Scuola Network 11.2.2017
– Con la prossima domanda di mobilità, i docenti che avranno le maggiori possibilità di avvicinarsi a casa saranno quelli che avranno i requisiti per una delle precedenze previste dal CCNI. Tra queste quella per assistenza ad un parente per cui il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità prevede una precedenza secondo quanto disposto dall’art .13, al punto quattro.
C’è una novità, quest’anno, rispetto allo scorso anno: la precedenza per assistenza congiunto è salita di una posizione, scavalcando il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità’.
Ma in quali casi esattamente è prevista la precedenza e per quale grado di parentela ? Analizziamo dunque il disposto del punto quattro dell’art. 13 per capire quali sono i requisiti per poter utilizzare la precedenza e ottenere priorità nelle domande di mobilità.
La prima precedenza è quella per chi assiste un figlio disabile in situazione di gravità. Precisiamo subito che in base alla normativa la precedenza viene data anche ai genitori adottivi (e ci sarebbe da stupirsi del contrario…).
Cosa si intende per “disabilità”? Secondo la legge 104 è una “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. (art 3 comma 1). Tuttavia la normativa precisa che, per avere la precedenza, occorre non solo la disabilità (art 3 comma 1), ma anche la situazione di gravità del figlio da assistere. La situazione di gravità è descritta dall’art. 3 comma 3: una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. (può essere anche “rivedibile”).
Si può usufruire di questa precedenza nella provincia in cui si trova il comune di assistenza. Tuttavia occorre indicare come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, oppure l’ambito corrispondente ad esso. In assenza di posti richiedibili nel comune dove risulta domiciliato il figlio disabile, la precedenza opera nel comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito, con posti richiedibili. (si intendono per posti richiedibili NON i posti effettivamente vacanti. E’ sufficiente che nel comune sia presente la CDC richiesta dal docente).
Nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità, la precedenza viene riconosciuta a fratelli o sorelle in grado di prestare assistenza, purché conviventi, o al tutore legale individuato dall’autorità giudiziaria competente (quindi NON è riconosciuta precedenza all’amministratore di sostegno).
La precedenza opera sia per mobilità su provincia sia per mobilità interprovinciale.
Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge disabile, sempre in situazione di gravità. E in questo caso, è previsto che l’art. 3 comma 3 sia permanente e non rivedibile. A parte questa differenza, le modalità di fruizione sono identiche a quella per il figlio disabile.
Il terzo tipo di precedenza contenuta in questo articolo è la precedenza per assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico. Chiariamo subito un punto: l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità fornisce precedenza SOLO nei movimenti all’interno della provincia di titolarità. Non è valida nella mobilità interprovinciale.
La precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni (tutte e tre necessarie).
Le modalità di fruizione della precedenza sono identiche per tutti i tipi di precedenza, quindi anche per il genitore occorre inserire come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, oppure l’ambito corrispondente ad esso.
A completare il quadro, opera l’art. 14: “Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.
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Mobilità 2017: 104 e precedenza per assistenza, per quali familiari può essere usufruita? ultima modifica: 2017-02-12T05:20:20+01:00 daTuttoscuola, 14.5.2024. Sembra inarrestabile la fuga dalle commissioni esaminatrici dell’attuale concorso docenti 2024, probabilmente a…
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