Nel citato art.13, tra le precedenze inserite, neanche una riguarda, però, i docenti titolari su ambito che chiedono trasferimento in una scuola dell’ambito di titolarità.
Per questi docenti, infatti, in assenza di altre precedenze tra quelle previste nell’art.13, la mobilità, anche se dovesse riguardare scuole appartenenti all’ambito di titolarità, sarà in base al punteggio a prescindere dalla loro sede di titolarità.
Nella stessa sequenza operativa, così come prevista nell’allegato 1 del CCNI sulla mobilità 2017/18, dove viene indicato il preciso ordine delle operazioni di trasferimento e passaggio, non è prevista nessuna specifica fase per i docenti titolari su ambito che non risultano avere , quindi, diritto di priorità per il trasferimento in una scuola dell’ambito di titolarità, rispetto ad altri docenti con titolarità su scuola o titolari in altro ambito della provincia.
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