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Mobilità 2017/18: punteggio per “esigenze di famiglia”. Come sarà considerato alla luce dell’istituzione dell’organico dell’autonomia?

Orizzonte Scuola, 25.1.2017

– La lettera A dell’allegato 2 riguardante le “Esigenze di famiglia” prevede che nelle domande di trasferimento spettino 6 punti per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli.

La lettera D prevede ulteriori 6 punti per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto.

Sia per la lettera A che per la lettera D laddove si fa riferimento al “coniuge” si intende anche la parte dell’unione civile.

Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.

Dal momento che non si potrà più esprimere il codice comune tra le 15 preferenze, come verrà calcolato tale punteggio?

Il punteggio di ricongiungimento (lettera A) e quello per la cura e l’assistenza dei familiari (lettera D) spetterà per le scuole del comune o per l’ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito.

Ricordiamo che tale valutazione nelle graduatorie interne di istituto rimane intesa come “non allontanamento” dalla scuola e dal comune di attuale titolarità.

La nota 7 della tabella sarà così riformulata:

Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità o di incarico triennale, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.

Nulla è innovato per il punteggio relativo ai figli che si valutano nella mobilità a domanda e in quella d’ufficio indipendentemente dalla residenza di questi ultimi e dalla titolarità del docente:

  • punti 4 per ogni figlio di età inferiore a sei anni (anche se compiuti fino al 31/12/2017)
  • punti 3 per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (anche se compiuti fino al 31/12/2017), ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.

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Mobilità 2017/18: punteggio per “esigenze di famiglia”. Come sarà considerato alla luce dell’istituzione dell’organico dell’autonomia? ultima modifica: 2017-01-25T07:22:43+01:00 da
Gilda Venezia

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