Mobilità 2018, disposizioni generali sui passaggi di ruolo e di cattedra

di Andrea Carlino, La Tecnica della scuola  24.3.2018

– Emanata l’ordinanza ministeriale che fissa scadenze e modalità applicative della mobilità del personale docente, ATA e educativo per l’a.s. 2018/19.

Le “finestre” temporali per la presentazione delle domande, gestite on line per tutti i profili (salvo limitate eccezioni), sono le seguenti:

personale docente

  • dal 3 aprile al 26 aprile 2018

personale ATA

  • dal 23 aprile al 14 maggio 2018

personale educativo

  • dal 3 maggio al 28 maggio 2018.

Articolo 14 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo e di cattedra

1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. L’ottenimento del passaggio di ruolo o di cattedra nelle discipline specifiche dei licei musicali comporta l’annullamento di tutte le altre eventuali domande di mobilità territoriale o professionale presentate. L’ottenimento del passaggio ai sensi del comma 9 dell’art 4 del CCNI annulla la domanda presentata ai sensi del comma IO del medesimo articolo. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo viene formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine l’ottenimento del passaggio va comunicato dall’Ufficio competente all’Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.

2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

4. I passaggi di ruolo o di cattedra verso i posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali vengono gestiti autonomamente dagli Uffici territoriali competenti per i singoli licei.

5. I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra ai sensi dell’art. 4 comma 9 del CCNI lettere a) e b) sulle discipline caratterizzanti i licei musicali e sono attualmente utilizzati su più di una di tali discipline nello stesso liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuna di esse, indicando l’ordine di preferenza tra le due o più discipline.

6. I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra sulle discipline caratterizzante i licei musicali ai sensi dell’art. 4 comma 9 del CCNI lettere a) e b) e sono attualmente utilizzati su più di un liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuno di essi, anche di diversa provincia, indicando l’ordine di preferenza tra le scuole e inviando le domande, in caso di licei collocati in diverse province, ad entrambe le province di competenza.

7. Ai fini del comma 9 dell’art. 4 del CCNI il computo degli anni di servizio utili per il passaggio di ruolo o di cattedra in ciascun liceo musicale di attuale servizio viene calcolato per tutti gli anni prestati nel medesimo a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato.

8. Ai fini del comma 10 dell’art. 4 del CCNI sono calcolati tutti gli anni prestati nei licei musicali per ciascuna disciplina specifica nelle rispettive graduatorie a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato.

9. A tal proposito, ai fini della mobilità professionale verso gli insegnamenti specifici dei licei musicali, può tenersi conto, ai fini del conteggio degli anni di servizio, anche dell’anno in corso relativo ai posti per cui si è utilizzati, per quanto riguarda invece il computo del servizio ai fini della Tabella B non viene conteggiato come per tutti gli altri casi.

10. Il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna delle classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 93 del 23 febbraio 2016. Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso alla data della presente O.M. dei titoli di cui al D.M. 92 del 23 febbraio 2016.

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Mobilità 2018, disposizioni generali sui passaggi di ruolo e di cattedra ultima modifica: 2018-03-25T04:59:37+02:00 da
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