Categorie: Mobilità

Mobilità 2019. Quando il neo immesso in ruolo può chiedere trasferimento

Orizzonte Scuola, 26.12.2018

– l neo immesso in ruolo da concorso 2016 può chiedere trasferimento? Anche se non termina positivamente il periodo di prova?

Alessandra domanda:
sono una docente di scuola primaria, neo-assunta quest’anno dalla GM concorso docenti 2016, perciò con titolarità triennale su scuola, fuori dalla mia provincia di residenza; non ho anni di servizio pre-ruolo in ambito scolastico. Volevo sapere se potrò fare domanda di mobilità in un C.P.I.A. (Centro per l’istruzione degli adulti: per i corsi di alfabetizzazione, la classe di concorso é la stessa della scuola primaria) per l’a.s. 2019/2020, anche nel caso si verificasse una delle seguenti possibilità: – se non raggiungessi i 180 giorni di servizio e dovessi perciò ripetere l’anno di prova; – se ottenessi esito negativo nella valutazione finale e dovessi perciò ripetere l’anno di prova. Nei due casi succitati, potrei richiedere comunque il trasferimento o dovrei restare nella mia attuale scuola di titolarità?

Titolarità di scuola

si premette che anche i  neo assunti in ruolo da concorso 2016 acquisiranno la titolarità nella scuola in cui hanno al momento l’incarico triennale.

Rinvio dell’anno di prova

L’art. 438 comma 5 del Dlgs 297/94, rimasto in vigore nella parte non modificata dalla legge 107/2015, prevede che qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

Per dare luogo al provvedimento di proroga è sufficiente il semplice accertamento – al quale la motivazione del provvedimento deve richiamarsi – della mancata prestazione del servizio.

Pertanto la prova è prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio (di cui 120 di attività  didattica), anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento.

È chiaro quindi che il periodo di prova può essere rimandato senza limiti di anni qualora non si raggiungano i 180 gg. di servizio, di cui 120 di attività didattica, richiesti dalla norma.

Non superamento dell’anno di prova

La legge 107/2015 ha invece previsto , ma solo in caso di non superamento dell’anno di prova e quindi di una valutazione negativa dello stesso (che è ben altra cosa dal “rinvio”), che il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Trasferimento

La domanda di trasferimento (anche interprovinciale) non è assolutamente vincolata al superamento o meno dell’anno di prova, anche perché l’invio della domanda si effettua sempre prima che l’anno scolastico termini e quindi prima dell’esito dell’anno di prova.

Pertanto, si può inviare domanda di trasferimento durante il periodo di prova.

Se il periodo di prova si rimanda o non si supera la sua ripetizione potrà poi avvenire nella nuova scuola eventualmente ottenuta con il trasferimento.

Le novità della nuova mobilità

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Mobilità 2019. Quando il neo immesso in ruolo può chiedere trasferimento ultima modifica: 2018-12-27T04:46:23+01:00 da
Gilda Venezia

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