Orizzonte Scuola, 7.2.2020
In relazione a quanto stabilito lo scorso anno con la firma del CCNI sulla mobilità, avvenuta in data 31/12/2018, contratto che disciplina la mobilità territoriale e professionale per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, e in attesa dell’Ordinanza ministeriale specifica per la mobilità 2020/21, iniziamo l’analisi delle regole e disposizioni da seguire e rispettare per il 2020/21.
Anche per il prossimo anno scolastico trova applicazione quanto disposto nell’art.2 comma 2 del CCNI, relativamente al vincolo triennale nella scuola di titolarità assegnata con il movimento volontario ottenuto.
I docenti che parteciperanno alla mobilità per il prossimo anno scolastico 2020/21 e saranno soddisfatti nella richiesta non potranno chiedere trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo nel successivo triennio. Questi docenti, quindi, non potranno presentare domanda per gli anni scolastici 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 e se saranno interessati potranno partecipare alla mobilità per l’anno scolastico 2024/25.
Ricordiamo quanto stabilisce il succitato articolo del contratto per sottolineare l’importanza delle preferenze espresse ai fini del vincolo triennale.
Tale vincolo, infatti, interessa esclusivamente “ [….] il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola[….]”.
Nello stesso modo il vincolo triennale si applica “ [….] nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale.
Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.”
Il docente che presenta domanda di trasferimento e/o passaggio deve, quindi, essere consapevole che, se sarà soddisfatto su specifica scuola richiesta analiticamente, avrà il vincolo di permanenza triennale su tale sede e non potrà spostarsi per i successivi tre anni.
Se, quindi, il suo interesse non è legato ad una scuola specifica, ma il suo obiettivo è quello di ottenere la titolarità in uno specifico comune o in un’altra provincia indipendentemente dalla scuola assegnata, è consigliabile esprimere solo preferenza sintetica sul comune o sulla provincia di suo interesse.
Diverso è il caso del docente che all’interno del comune desiderato ha delle priorità per quanto riguarda le scuole di suo interesse. In tal caso sarà utile indicare tali scuole con preferenza analitica e “chiudere” con la preferenza sintetica sul comune se è in tale comune che desidera spostarsi con la mobilità, con la possibile assegnazione di una qualsiasi delle altre scuole presenti.
In questo modo, se soddisfatto su una delle scuole richieste analiticamente, il docente avrà il vincolo triennale, mentre se la scuola assegnata non è stata richiesta specificatamente, ma è stata assegnata in virtù della preferenza sintetica espressa sul comune, il docente non sarà sottoposto al vincolo triennale su tale scuola.
Un’altra importante considerazione legata all’indicazione delle preferenze è quella riguardante il caso di un comune all’interno del quale è presente solo una scuola richiedibile. In questo caso le conseguenze possono essere due anche se si ottiene la stessa scuola nel trasferimento.
Se il docente chiede analiticamente la scuola e la ottiene avrà il vincolo triennale.
Se invece, il docente ottiene la stessa scuola, ma con preferenza sintetica nel comune, non sarà sottoposto al vincolo triennale e potrà partecipare alla mobilità per il successivo anno scolastico.
Il vincolo triennale, come stabilito nel CCNI, non si applica ad alcune categorie di docenti, come di seguito indicato:
Questi docenti quindi potranno partecipare alla mobilità nel successivo anno scolastico al fine di poter chiedere la sede nella quale hanno diritto di precedenza.
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Mobilità 2020: chi otterrà trasferimento su scuola avrà vincolo triennale ultima modifica: 2020-02-07T06:56:35+01:00 da
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