Mobilità 2020: come documentare la domanda

di Libero Tassella, La Tecnica della scuola, 11.4.2020

– Le FAQ –

In questa prima serie di Faq affrontiamo alcuni aspetti generali relativi alla documentazione dei servizi di insegnamento.

1)Come devono essere documentate le domande di trasferimento e di passaggio?

Alle domande di mobilità va allegata tutta la documentazione attestante i titoli posseduti per l’attribuzione dei punteggi (servizi di insegnamento, continuità del servizio, esigenze di famiglia, titoli generali) e le precedenze indicate nel C.C.N.I. all’art.13. La documentazione va prodotta contestualmente alla domanda, può essere inviata anche in modo digitale.
In caso di presentazione di più domande, (ad es. domanda di trasferimento e di passaggio di ruolo) si può documentare una sola domanda.

2) Quali articoli del Contratto e dell’O.M.182/2020 vanno consultati per una corretta documentazione delle domande di mobilità per l’attribuzione del punteggio e delle preferenze?

Per documentare correttamente le domande di mobilità va letto attentamente l’art.4 (documentazione delle domande) dell’O.M.182 del 23.3.2020, formato da 25 commi e 5 note.
Per i punteggi spettanti va consultata la Tab.A dell’Allegato 2 al CCNI, sottoscritto il 6.3.2019, per i passaggi di cattedra e di ruolo va invece consultata la Tab.B del citato All.2. Vanno inoltre lette tutte le note dell’Allegato 2 nonché la Premessa alle note.

3) Sono ammesse le autodichiarazioni?

Certamente, i punteggi relativi al servizio di insegnamento, alle esigenze di famiglia e ai titoli generali possono essere certificati da anni con autodichiarazioni sostitutive rese sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Le autodichiarazioni sono anche ammesse ad integrazione della documentazione, che può essere presentata in fotocopia con auto-autenticazione, per l’attribuzione delle precedenze previste dal citato art.13 del C.C.N.I.
Si ricorda che le dichiarazioni false e l’uso di documenti falsi sono puniti, ai sensi delle vigenti disposizioni e comportano l’annullamento del movimento ottenuto.

4) Come va documentata l’anzianita’ di servizio di ruolo e pre ruolo?

Con un’autocertificazione, compilando esclusivamente e solo nelle parti che interessano, il modulo ( All.D). Ricordiamo che l’anno in corso 2019/20 non è soggetto a valutazione, pertanto non va dichiarato. Nell’allegato D va dichiarato il servizio di ruolo, in altro ruolo, pre ruolo, quello di ruolo e pre ruolo prestato nelle piccole isole, il servizio di ruolo e pre ruolo prestato con il possesso del titolo di specializzazione su posto di sostegno per i trasferimenti su sostegno e per i trasferimenti e i passaggi di ruolo da posto comune a posto sostegno.

5) Come va dichiarata la continuità didattica?

I docenti che possono vantare un servizio di ruolo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale di ambito, lo dichiarano, compilando esclusivamente l’Allegato F.

6) Come si documenta il diritto al bonus di 10 punti?

I docenti che hanno diritto al bonus una tantum di 10 punti devono prioritariamente consultare la nota 5 ter dell’All.2, per verificare se ne hanno diritto o meno, e lo documentano con autodichiarazione, compilando il modello reperibile nell’apposita sezione “Mobilità”
del sito del M.I.


Concludendo questa prima serie di 6 Faq sulla documentazione delle domande di mobilità, indichiamo alcune note dell’allegato 2 da consultare prima delle autodichiarazioni per il punteggio relativo alle esigenze di servizio.

Per il servizio di ruolo: le note 1,2 e 3.
Per il servizio pre ruolo: le note 3 e 4.
Per il servizio di continuità nella scuola di attuale titolarità dal terzo anno in poi: la nota 5 in cui si esplicita tutta la casistica in cui questo punteggio spetta o non spetta più, se per caso, per l’anno in corso, si é ottenuta l’assegnazione provvisoria.
Per il bonus una tantum di 10 punti: la citata nota 5 ter.


Parliamo a questo punto di come si possono documentare le esigenze di famiglia.

7) Come si documenta il punteggio per il ricongiungimento e per i figli?

Il punteggio va documentato con autocertificazione, ai sensi del DPR n.445 del 28.12.2000.
Bisogna dichiarare il rapporto di parentela con la persona a cui si chiede il ricongiungimento, la sua residenza e il suo domicilio , per la residenza si deve dichiarare anche la decorrenza dell’iscrizione anagrafica della persona a cui si chiede di ricongiungersi che deve essere anteriore almeno di tre mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’O.M.182 del 23.3.2020 e cioè il 23.12.2019.
Dalla dichiarazione dell’iscrizione anagrafica si prescinde, quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’O.M. e cioè nell’intervallo temporale dal 23/12/2019 al 23.3.2020.
La suddetta condizione va autocertificata e documentata con una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Va documentato, ai fini del ricongiungimento, lo stato di celibe, di nubile, di coniugato, di vedovo, di divorziato (citare l’atto del Tribunale), di separato giudizialmente, citando anche in questo caso l’atto omologato dal Tribunale.
Si autocertificano anche l’esistenza di figli minorenni, precisando la loro data di nascita, in quanto per ogni figlio di età inferiore a 6 anni spettano 4 punti, di età superiore a 6 ma inferiore a 18, spettano 3 punti, il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra l’1.1.2020 e il 31.12.2020.
I docenti che si trasferiscono nella fase comunale o che partecipano alla mobilità professionale non dovranno documentare le esigenze di famiglia in quanto non hanno diritto al relativo punteggio

8 ) Chiederò il trasferimento provinciale, come potrò documentare la cura e l’assistenza a mio figlio minorato fisico?

La valutazione è di 6 punti, per la cura e l’assistenza del figlio minorato fisico ma anche psichico o sensoriale.
Essa é attribuita se il figlio ma anche il coniuge, la parte dell’unione civile, il genitore sono ricoverati in un istituto di cura oppure sono bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede (Comune) dell’istituto medesimo.
Con dichiarazione personale, ai sensi del DPR 445/2000, il docente documenta l’esistenza del parente (figlio, coniuge, parte civile dell’unione, genitore), il grado di parentela, la cura e l’assistenza prestata, il ricovero permanente in un istituto di cura ovvero la necessità di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede (comune) dell’istituto di cura.
Il docente allega inoltre una certificazione in originale o in fotocopia autoautenticata rilasciata dall’istituto di cura.
Spettano i 6 punti anche in caso di coniuge o di genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, in questo caso oltre all’autocertificazione dell’esistenza del parente (coniuge o genitore) del vincolo parentale, della sua totale e permanente inabilità al lavoro e della possibilità di assisterlo soltanto nel comune richiesto, va anche allegato un certificato in originale o in fotocopia autocertificata dell’A.S.L. o delle previgenti commissioni mediche provinciali che deve attestare lo stato del coniuge o del genitore che è causa di inidoneità totale o permanente a proficuo lavoro.

9) Presenterò domanda di trasferimento provinciale, come posso documentare il punteggio per mio figlio trentenne inabile al lavoro?

Il punteggio è di 3 punti. Spetta se si documenta con dichiarazione personale, ai sensi del DPR 445/2000, l’esistenza del figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere anche documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autoautenticata, rilasciata dalle A.S.L. o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell’attribuzione del punteggio spettante.

10) Chiederò il trasferimento provinciale, come posso documentare il programma terapeutico e socio-riabilitativo a cui é sottoposta mia figlia tossicodipendente?

In questi casi spetta una valutazione di 6 punti. L’attuazione del programma terapeutico e socio riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione ai sensi degli artt.114, 118, 122 del D.P.R. 309 del 9.10.1990. Il docente deve comprovare con dichiarazione personale, ai sensi del DPR 445, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico-riabilitativo, ovvero perché in tale comune, residenza abituale, il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art.122 comma 3 del citato DPR n. 309/1990. In mancanza di tale dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione e non viene attribuito il punteggio.

Approfondimenti.
Per la documentazione delle esigenze di famiglia: consultrare l’art.4 dell’OM 186/2020, in particolare i commi 4, 7 lett.e-f, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. Consultare inoltre le note 6, 7, 8, 9 dell’Allegato 2 al CCNI.


11) Come documento i titoli generali?

Con un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che può essere anche una pluridichiarazione con cui si documentano i titoli di seguito elencati:
a) L’inclusione nella graduatoria di merito in un pubblico concorso per esami e titoli.
Si valuta un solo concorso per i trasferimenti, più concorsi per le domande di passaggio di cattedra e di ruolo. Il docente deve dichiarare gli estremi del concorso ( n. del bando e data di pubblicazione , posizione in graduatoria di merito, punteggio complessivo della prova scritta, orale e dei titoli). Per il concorso ordinario di cui al DDG 2016 vengono considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio (12 punti) solo i vincitori e non anche gli idonei (art.1 comma 109 della legge 107/2015).
b) Il diploma di specializzazione conseguito in corsi post laurea.
c) Il diploma universitario.
d)Il corso di perfezionamento.
e) Il diploma di Laurea.
f) Il dottorato di ricerca.
g) Il corso di glottodidattica per gli insegnanti della scuola
primaria.
h) Gli esami di Stato svolti negli anni 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 ( legge 425/97 e DPR 323/98).
i) Il corso di perfezionamento CLIL sostenuto con prova finale.
l) Il corso CLIL per docenti non in possesso di certificazione di livello C1.

Non si valutano i titoli di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno.

Approfondimenti.
Per la documentazione dei titoli generali: consultare il comma 19 dell’art.4 dell’0.M.186/2020.
Consultare inoltre le note 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11bis, 12, 13, 14, 16 dell’ All.2 del CCNI.

 


Documentazione delle precedenze ed alcuni cenni alla compilazioni delle domande per i beneficiari delle precedenze.

15) Come si documenta nei trasferimenti la precedenza prevista per il docente affetto da grave patologia con necessità di cure particolari e continuative?

Il diritto di precedenza si documenta con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL da allegare alla domanda anche in fotocopia auto -autenticata. Nella documentazione deve risultare l’assiduità della terapia e l’istituto in cui viene effettuata. Il docente ha diritto alla precedenza per la provincia di titolarità o per altre province ed è concessa a condizione che si esprima come prima preferenza una o più scuole funzionanti nel Comune dove è  ubicato il luogo di cura specializzato prima di esprimere altre preferenze.
Tale preferenze opera anche nella prima fase solo tra distretti dello stesso Comune.

16) Come si documenta nei trasferimenti la precedenza prevista per il docente con disabilità grave (art. 33 comma 6 legge 104/92)?

Il docente deve allegare alla domanda un certificato anche in fotocopia auto-autenticata da cui deve risultare la situazione di gravità della disabilità. Per la corretta indicazione delle preferenze nell’apposita sezione della domanda, si veda quanto si è detto nella Faq n.14.

17) Come si documenta nei trasferimenti l’assistenza da parte del/ della figlio/a referente unico/a al genitore con disabilità (art. 33 commi 5 e 7della legge 104/92)?

Statisticamente è questo il caso più diffuso di richiesta di precedenza nei trasferimenti tra quelle  previste dall’art.13 del CCNI.
Tale precedenza viene riconosciuta al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Viene riconosciuta nella prima fase solo tra distretti diversi dello stesso Comune, nella seconda fase, non è  riconosciuta invece nella terza fase dei trasferimenti, quella interprovinciale. Una limitazione ai benefici della legge 104/92  imposta dal CCNI ma che ha visto l’amministrazione molte volte soccombente in sede di contenzioso.
Il docente deve allegare un certificato di disabilità anche in fotocopia auto – autenticata in cui deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di un’assistenza globale e permanente come previsto dall’art.3 comma 3 della legge 104/92.

Il docente deve dichiarare, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 quanto segue:

1) il rapporto di parentela;
2) il domicilio del genitore, indicando la data che deve essere anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’O.M. 182/2020 e cioè  il 23.3.2020. (Cfr. lettera D comma 7 art. 4 O.M.152);
3) il non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati;
4) dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000 da parte degli altri figli di non poter assistere il genitore disabile per ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;
(N.B. la documentazione rilasciata dagli altri figli non è  necessaria, laddove il figlio richiedente la precedenza sia anche l’unico figlio convivente con il genitore, in tal caso la convivenza deve essere dichiarata; la convivenza sussiste altresì allorché il docente che assiste abita nello stesso edificio del genitore che assiste, quindi allo stesso numero civico pur in interni diversi)
5) essere l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nel corrente anno scolastico (successivamente all’1.9.2019) dei tre giorni mensili di permesso retribuito mensile per l’assistenza oppure il congedo straordinario, ai sensi dell’art.42 comma 5 del D. L.vo 151/2001;
6) l’assistenza svolta alla data di scadenza di presentazione della domanda di trasferimento relativa all’a.s. 2020/21 (21 aprile 2019, salvo slittamenti).

Controllare che nei facsimile di pluridichiarazioni diffusi sui siti ci siano tutte le dichiarazioni elencate  dal punto 1) al punto 6).

Il docente per beneficiare della precedenza deve indicare come prima preferenza il Comune dove risulta domiciliato il genitore handicappato grave. Nei comuni con più distretti, come prima preferenza va indicato il distretto subcomunale di domicilio.
Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto subcomunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

ATTENZIONE. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di domicilio, peri comuni divisi in più distretti, è obbligatoria ai fini della fruizione della precedenza.


18) Come si documenta la precedenza per l’assistenza al coniuge, al figlio con disabilita’ grave ovvero l’assistenza da parte di chi esercita la tutela legale ( art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92)?

Tale precedenza è prevista nella prima fase dei trasferimenti solo tra distretti diversi dello stesso Comune, nella seconda fase ( provinciale) e nella terza fase ( interprovinciale).
La precedenza spetta anche ai genitori preadottivi del disabile in situazione di gravità. La preferenza spetta anche a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita la legale tutela del disabile in situazione di gravità. Ricordiamo che la figura dell’amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all’istituto della tutela legale ( nota 6 art.13 del CCNI). La tutela legale, individuata con provvedimento della competente autorità giudiziaria, deve essere documentata da parte di chi l’esercita mediante una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 ( lett.g. comma 7 art.4 O.M.182/2000).
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati all’assistenza del figlio disabile grave o siano scomparsi, la precedenza viene riconosciuta anche ad uno dei fratelli o delle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita la tutela legale (da documentare come sopra indicato).
Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, che assistono il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi ovvero impossibilitati ad occuparsi del figlio perché totalmente inabili (Sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005), in questo caso devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
Per quanto riguarda l’assistenza al coniuge si intende anche la parte dell’unione civile, ai sensi della legge n.76 del 20.05.2016 (nota 7 art.13 del CCNI).
La documentazione da allegare alla domanda di trasferimento consiste in quella elencata nella Faq n.17 e cioè un certificato anche in fotocopia auto-autenticata dal quale risulti la situazione di gravità della disabilita’, la necessità di un’assistenza globale e permanente, come previsto dall’art.3 comma 3 della legge 104/92. Per quanto riguardo le dichiarazioni esse sono quelle indicate nella Faq 17 per le parti che interessano.

19) Come si documenta la precedenza in quanto coniuge di militare o di categoria equiparata?

I riferimenti normativi per fruire di questa precedenza sono l’art.17 della legge 28.07.1999 n. 226 e l’art.2 della legge 29.03.2001 n.86.
La precedenza spetta al docente coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata e al docente coniuge convivente con il personale a cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni delle citate norme.
Ai sensi della legge 76 del 20.05.2016, per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
La precedenza é prevista nelle operazioni di seconda fase (provinciale) e di terza fase (interprovinciale). Il docente per beneficiare di tale precedenza deve esprimere come prima preferenza, nella specifica sezione del modulo domanda, il Comune nel quale é stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto a domicilio all’atto del collocamento in congedo. L’ indicazione della preferenza sintetica per l’intero Comune di ricongiungimento ovvero per il distretto nel caso di Comuni con più distretti é obbligatoria.
Il docente dovrà inoltre contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda e allegare alla domanda un’autocertificazione dalla quale risulti che il coniuge sia stato trasferito in tale sede di autorità, nonché una dichiarazione del coniuge resa sotto la personale responsabilità, ai sensi del DPR/445, con la quale il coniuge del docente dichiari di essere convivente con il docente richiedente la precedenza.

20) Come si documenta la precedenza per il docente che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità?

La precedenza spetta durante l’esercizio del mandato nella fase provinciale e interprovinciale dei trasferimenti a condizione che venga indicata come prima preferenza il Comune dove si sta esplicando il mandato ovvero per un distretto scolastico per i Comuni suddivisi in più distretti.
L’esercizio del mandato deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
Se il trasferimento é ottenuto usufruendo della precedenza, al termine del mandato il docente rientra nella scuola e nella provincia in cui era titolare o assegnato prima del mandato, in caso di mancanza di posti, il docente viene individuato soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ ufficio.
La documentazione consiste in una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il docente attesta la carica ricoperta ad una certa data e l’amministrazione presso cui ricopre tale carica.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

Mobilità 2020: come documentare la domanda ultima modifica: 2020-04-04T03:25:15+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl