Le esigenze di famiglia nella fase comunale (prima fase dei trasferimenti) non vanno valutate, come previsto dal CCNI al punto 2 dell’Allegato 1 concernente la mobilità del personale docente per il triennio 2019/22 siglato il 6.3.2019.
In pratica il Contratto Integrativo sulla Mobilità, per l’a.s. 2019/20, ripristinava le tre fasi dei trasferimenti che con l’introduzione degli ambiti territoriali, ai sensi dei commi 68 e 73 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, a partire dall’a.s. 2016/17, erano state ridotte da tre a due: la prima fase (unificazione della ex fase comunale e della ex fase provinciale) e la seconda fase (mobilita interprovinciale e professionale).
Fino all’introduzione del nuovo contratto triennale 2019/2022, cioè fino alla mobilità per l’a.s.2017/18, le esigenze di famiglia erano valutate anche nell’ex fase comunale (considerata un tutt’uno con la fase provinciale dei trasferimenti) per quei docenti che si trasferivano da una scuola all’altra nell’ambito dello stesso comune, in quanto era caduta la distinzione tra la fase comunale e quella provinciale dei trasferimenti.
Tanto premesso, la piattaforma telematica, resa disponibile dal MI per l’inoltro delle domande, in cui i docenti aspiranti al trasferimento inseriscono i loro dati (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali ed eventuali precedenze) purtroppo non è stata aggiornata rispetto alle nuove disposizioni del CCNI triennale (non valutazione delle esigenze di servizio nella fase comunale), pertanto sia per le domande di trasferimento per l’a.s. 2019/20, sia per le domande di trasferimento per l’a.s.2020/21, la piattaforma consente ancora di inserire le esigenze di famiglia per il trasferimento nell’ambito del comune.
Pertanto, oltre al legittimo dubbio che siano falsati tutti i trasferimenti in fase comunale effettuati per l’a.s. 2019/20, rischiano di essre falsati anche i trasferimenti comunali per il prossimo anno scolastico.
Abbiamo infatti verificato che il sistema accetta le esigenze di famiglia dei docenti che producono domanda di trasferimento comunale.
Il M.I.dovrebbe intervenire con una Nota di chiarimento, modificare la piattaforma, si dovrebbero rettificare in autotutela i traferimenti in fase comunale pubblicati il 20/6/2019 e prorogare il termine di presentazione delle domande, fissato al 21 aprile con OM 182/2020, per consentire agli interessati di modificale le istanze già inviate, considerando inoltre che per rettifica potrebbe essere modificata anche la scuola di titolarità di partenza.