Tanti docenti in questi giorni stanno ricevendo notifica della condizione di soprannumerarietà, dunque perdenti posto presso la scuola di titolarità. Le segreterie, infatti, stanno ultimando (o almeno dovrebbero ultimare) le procedure per la stesura della graduatoria interna. La graduatoria interna ha sostanzialmente un unico scopo: individuare, nei casi di contrazione dell’organico, i docenti soprannumerari, cioè coloro che vedono svanire la loro cattedra a causa della diminuzione degli alunni (o per altre cause, meno frequenti a dire la verità, come il dimensionamento della rete scolastica)
Cosa succede quando un docente viene dichiarato soprannumerario?
Il docente può fare una di queste tre cose
Cosa significa presentare domanda condizionata? Significa in parole semplici questo: se non fossi soprannumerario non presenterei domanda di trasferimento. Quindi presento domanda perché mi trovo nella condizione di soprannumerario e la mia domanda è valida solo finché questa condizione permane. Questo comporta due cose:
Qualora non presenti domanda di trasferimento condizionata, o nel caso la mobilità volontaria non vada a buon fine, ovvero nessuno dei posti richiesti nella condizionata sia disponibile, il docente perdente posto viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune di titolarità. In subordine, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una scuola di un comune viciniore sulla base dell’apposita tabella di vicinorietà. Attenzione però. Se non si presenta alcuna domanda condizionata, nel caso in cui la mobilità volontaria non vada a buon fine, si viene trasferiti d’ufficio e, se non si è dichiarato il punteggio della graduatoria interna, si viene trasferiti a punteggio zero, quindi in posizione di svantaggio rispetto a chi ha presentato domanda condizionata.
Inoltre, non presentando la domanda condizionata, come previsto da art. 13 CCNI Mobilità comma 1 punto II, si perde la precedenza per il rientro sulla scuola dove si è perso il posto. Quindi appare chiaro che, nel caso siate dichiarati sovrannumerari, conviene presentare comunque domanda condizionata.
Il trasferimento d’ufficio segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all’art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sull’ambito che comprende la scuola di precedente titolarità o incarico.
Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell’ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.
Riepilogando: l’insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente (“NO”) alla domanda “il docente intende comunque partecipare al movimento a domanda” nella relativa casella del modello di domanda che dovrà essere presentato in modalità cartacea (come indicato in figura). In tal caso, non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.
Pertanto, per condizionare la domanda, la parte relativa al docente sovrannumerario va compilata in questo modo:
Con l’abolizione degli ambiti territoriali e il ripristino della titolarità su scuola sono cambiate alcune regole per l’indicazione della preferenza nel caso di docente soprannumerario. Lo scorso anno, infatti, non vi erano particolari vincoli nel senso che il docente poteva indicare qualunque scuola (anche di altro comune rispetto a quello di titolarità) o anche il proprio ambito di titolarità. Col nuovo contratto di mobilità CCNI sottoscritto per il triennio 2019-21 da quest’anno sono cambiate le regole.
II personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nella domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).
Pertanto, nel caso in cui nella domanda si volessero indicare delle scuole (o codici sintetici) che appartengono ad altri comuni rispetto a quello di titolarità, è obbligatorio inserire prima il codice comune di titolarità. Ovviamente tale obbligo non sussiste se indicano solo scuole del proprio comune di titolarità.
Si ricorda inoltre che in caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.
Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, i passaggi sono tre:
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Mobilità 2021/22: Docenti perdenti posto, quando presentare domanda di trasferimento condizionata ultima modifica: 2021-04-03T05:26:33+02:00 da
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