Mobilità 2021, quali sono le precedenze? Quali preferenze esprimere?

di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 9.4.2021.

Gilda Venezia

C’è tempo fino al 13 aprile per fare la domanda di mobilità se si è docenti. Dopo aver tratto di vincoli e di scelte oggi ci occupiamo delle possibili precedenze.

Le precedenze secondo il CCNI mobilità

Le possibili precedenze sono indicate dall’articolo 13 del CCNI mobilità 2019/22, e sono le seguenti:

  1. Disabilità e gravi motivi di salute (riguarda personale non vedente ed emodializzato)
  2. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola di precedente titolarità
  3. Personale con disabilità o che ha bisogno di particolare cure continuative
  4. Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  5. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  6. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (le unioni civili rientrano in questo caso)
  7. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  8. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.

Le scelte che si possono fare per non perdere la precedenza

Ognuna di queste categorie deve fare delle attenzioni al momento delle scelte da esprimere mentre compila la domanda di mobilità. Vediamo i singoli casi:

  1. Il personale non vedente o emodializzato non ha vincoli nell’espressione delle preferenze
  2. il personale trasferito d’ufficio negli ultimi 8 anni che vuole ritornare nella scuola di precedente titolarità deve indicare nella propria domanda come prima preferenza la scuola in cui aveva una cattedra, e per la precedenza al punto cinque, possono esprimere preferenze sintetiche – ovvero di comune e distretto (se il comune di domicilio ha più distretti) – che comprendono la scuola di precedente titolarità
  3. il personale con disabilità deve indicare come prima preferenza il proprio comune di residenza o distretto appartenente a tale comune, o ancora una o più scuole comprese nel comune-distretto. Il personale che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo – come può essere la chemioterapia – deve indicare come prima preferenza una o più scuole o distretti compresi nel comune di cura
  4. Il docente che assiste il congiunto con grave disabilità per fruire della relativa precedenza nella domanda di mobilità deve indicare come prima preferenza il comune, oppure il distretto (se il comune di domicilio ha più distretti) in cui risulta domiciliato il congiunto, o ancora una o più scuole compresi in essi. L’indicazione della preferenza sintetica – comune o distretto – è obbligatoria. Se non ci sono posti che si possono richiedere nel comune di domicilio si deve indicare il comune viciniore oppure una scuola che ha sede in un comune – anche non viciniore – che abbia una sede nel comune di domicilio dell’assistito.
  5. Il personale perdente posto ha anche la possibilità di ritornare nel comune dove si trova la scuola in cui era titolare negli otto anni successivi al trasferimento d’ufficio. Dovrà quindi indicare il comune in cui si trovava la scuola, o in assenza di posti richiedibili, il comune viciniore.
  6. Il coniuge di militare o di categoria equivalente deve esprimere come prima preferenza il comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero nel quale abbia eletto domicilio al momento del collocamento in congedo. Anche in questo caso è possibile inserire come prima preferenza il comune viciniore se non ci sono scuole richiedibile nel comune del domicilio o in cui è trasferito il coniuge. L’inserimento della preferenza sintetica è obbligatorio.
  7. Il personale che ricopre incarichi pubblici deve indicare obbligatoriamente come prima scelta la preferenza sintetica del comune in cui esercita il mandato – in alternativa il distretto scolastico se si tratta di comune con più distretti. Anche in questo caso se nel comune in cui esercita il mandato non ci sono istituzioni scolastiche richiedibili, si dovrà indicare il comune viciniore.
  8. Tale precedenza opera solo nella fase interprovinciale. Per poter usufruire della precedenza, il personale interessato deve indicare una preferenza nella provincia in cui ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

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Mobilità 2021, quali sono le precedenze? Quali preferenze esprimere? ultima modifica: 2021-04-09T14:06:52+02:00 da
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