Mobilità 2022/23, precedenze L.104. La documentazione delle domande

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 12.3.2022.

Gilda Venezia

Le domande di trasferimento e passaggio di ruolo devono essere corredate dalla documentazione attestante quanto dichiarato nell’istanza. Vediamo quali certificazioni e attestazioni sono necessarie per i docenti che usufruiscono delle precedenze di cui all’articolo 13/1, punti III e IV, del CCNI 2022/25.

Precedenze punto III e IV

Le precedenze sono indicate nell’ordine, come detto sopra, nell’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25. Quelle di cui ci occuperemo, in merito alla documentazione da allegare alla domanda online, sono le seguenti:

  • III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

Nello specifico, si tratta delle precedenze riconosciute:

– Punto III

  • al personale disabile, di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950;
  • al personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
  • al personale appartenente alle categorie previste dall’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/92.

– Punto IV:

  • al genitore di soggetto disabile con grave disabilità (ovvero fratelli e sorelle conviventi nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati all’assistenza ovvero a chi esercita la tutela legale);
  • al coniuge di soggetto con grave disabilità;
  • al figlio che assiste in qualità di referente unico il genitore con grave disabilità.

Il personale, di cui sopra, deve attestare la condizione di disabilità (personale ovvero dell’assistito) e presentare una serie di dichiarazioni per poter usufruire della precedenza, secondo quanto indicato dall’OM n. 45/2022. Ecco quali.

Certificazioni mediche

Come documentare la situazione disabilità

Riguardo alla documentazione medica da allegare alla domanda si precisa quanto segue:

  • la situazione di disabilità deve essere documentata con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche delle ASL. Se la commissione non si esprime entro 45  giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’ASL di competenza. L’accertamento provvisorio è valido sino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione, che deve esprimersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;
  • la situazione di disabilità, in caso di soggetti con patologie oncologiche, può essere documentata, in via provvisoria, con la suddetta certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;
  • la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, mediante certificazione del medico di base, che rimane valida sino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica dell’ASL. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Cosa deve contenere la certificazione

Di seguito cosa devono contenere le certificazioni di disabilità e invalidità civile da allegare alla domanda:

  • per le persone con disabilità, di cui all’articolo 21 della legge n. 104/92, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi ovvero le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge  n. 648/1950, riconosciute alle medesime;
  • per le persone disabili maggiorenni, di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/92, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
  • per le persone disabili assistite, di cui all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente; a tal fine il genitore, anche adottivo (oppure il fratello o sorella in sostituzione dei genitori), il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza, debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, con dichiarazione personale ai sensi del DPR  n. 445/2000;
  • per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve risultare l’assiduità della terapia e l’istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle ASL competenti.

Rivedibilità della certificazione

Nel caso in cui il personale con disabilità ovvero il soggetto con grave disabilità assistito siano in possesso di certificazioni rivedibili, in attesa dell’eventuale visita di revisione (quindi con certificazione scaduta, in attesa di visita), conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. In tal caso, conseguentemente, la precedenza può essere fatta valere in attesa della visita di revisione.

Evidenziamo che nel caso di assistenza a soggetto con grave disabilità, la certificazione può essere rivedibile soltanto per il figlio assistito (mentre per il coniuge e il genitore deve essere permanente).

Dichiarazioni

Quanto alla documentazione da allegare alla domanda, da parte dei docenti che assistono il figlio (o fratello ovvero chi esercita la tutela legale), il coniuge o il genitore con disabilità, si precisa quanto di seguito indicato:

– il coniuge (ovvero la parte di unione civile) il convivente di fatto, il genitore, il figlio, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità (nel caso in cui i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili), devono documentare tramite dichiarazione personale, ai sensi del DPR 445/2000:

  • il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile;
  • l’attività di assistenza con carattere di unicità (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) a favore del soggetto disabile, nel solo caso di assistenza al genitore come referente unico (tale assistenza con carattere di unicità deve essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. È obbligo degli interessati dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza);
  • la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato;
  • per il solo figlio che assiste il genitore, il fatto di essere stato l’unico ad avere richiesto di fruire dei 3 giorni di permesso per l’intero anno scolastico in corso ovvero che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico.

– la tutela legale, individuata con provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve essere comprovata da parte di chi la esercita, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con indicazione degli estremi del provvedimento;

– il fratello o la sorella, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità;

– il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione.

Allegati alla domanda

Tutte le predette documentazioni (dichiarazioni e certificazioni) devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e ad essa allegate.

 

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Mobilità 2022/23, precedenze L.104. La documentazione delle domande ultima modifica: 2022-03-13T07:26:56+01:00 da
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