Cosa cambia con il nuovo contratto per la mobilità, che ricordiamo è stato sottoscritto solo dalla CISL?
Secondo l’art.58, comma 2, lettera f), del decreto legge 73 del 25 maggio 2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare la domanda di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.
Lo stesso articolo specifica che queste disposizioni si applicano a partire dalle operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2022/2023.
Questa disposizione è stata integralmente recepita nel CCNI mobilità 2022-2025. Ciò significa che nella domanda di mobilità da una provincia all’altra, se l’istanza verrà accolta, il docente sarà vincolato per il successivo triennio anche se è stato soddisfatto su preferenza sintetica (ovvero se ha richiesto ad esempio tutte le scuole di un comune o di un distretto).
Nei trasferimenti all’interno della stessa provincia il vincolo continua a funzionare come negli anni passati. Se si ottiene il trasferimento a seguito di una preferenza sintetica, non scatterà alcun vincolo, per cui potrò presentare domanda di mobilità anche negli anni successivi.
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Mobilità 2022, non ci sono blocchi se . . . ultima modifica: 2022-02-05T14:48:11+01:00 da
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