Mobilità 2023, le possibili disposizioni per i docenti neoassunti secondo la bozza del CCNI

di Lara Sardi, Scuola in Forma, 24.10.2022.

Si lavora al rinnovo del CCNI 2022/25: ecco cosa viene stabilito dalla bozza del testo in merito alla mobilità dei docenti neoassunti.

Gilda Venezia

Mobilità 2023: la scorsa settimana sono riprese le trattative tra Amministrazione e organizzazioni sindacali per il rinnovo del CCNI del personale docente, educativo e ATA in base a cui si disciplineranno le prossime operazioni dell’anno scolastico 2023/24. I rappresentanti del Ministero hanno presentato una bozza di testo da cui emergono le linee che potrebbero essere adottate per i futuri trasferimenti: in base a quanto indicato, cosa si potrebbe prevedere per i docenti immessi in ruolo a settembre 2022?

Precisazioni sulla mobilità 2023 in riferimento alla sede di titolarità dei docenti

Il testo, che ricordiamo deve ancora ottenere l’approvazione e che sarà oggetto di contrattazione per i prossimi mesi, si sofferma in modo particolare sull’acquisizione della titolarità del personale docente. Nell’art. 2 comma 7, si legge: “Considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo.

La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.
La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24”.

I docenti immessi in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23  e 2023/24 dovrebbero, quindi, poter richiedere la mobilità territoriale per ottenere una sede di titolarità solo nel corso del primo anno di immissione: non producendo domanda risulterebbero titolari nella scuola di assunzione. Gli insegnanti entrati in ruolo nel corrente anno scolastico 2022/23 non potranno presentare domanda di mobilità professionale per il 2023/24.

Vincoli previsti dalla bozza riguardante il testo CCNI 2022/25

Ecco, in sintesi, i casi in cui potrebbe scattare il vincolo di tre anni per la mobilità docenti:

  • per tutti i docenti che per l’anno scolastico 2022/23 hanno ottenuto un trasferimento interprovinciale su qualsiasi sede espressa;
  • qualora un docente presenti domanda e venga soddisfatto: in questo caso il vincolo scatterebbe dall’a.s. di trasferimento;
  • se l’insegnante non presenta alcuna domanda o se la sua richiesta non è soddisfatta, il vincolo scatterebbe dall’anno di assunzione.

Tuttavia, in base a quanto disposto al momento nella bozza, i docenti sottoposti a vincolo di mobilità potranno ugualmente presentare domanda di assegnazione e utilizzazione provvisoria ed accettare incarichi a tempo determinato al 30/06 o al 31/08, così come stabilito dall’art. 36 del CCNL 2007.

 

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Mobilità 2023, le possibili disposizioni per i docenti neoassunti secondo la bozza del CCNI ultima modifica: 2022-10-25T04:42:25+02:00 da
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