Mobilità 2026/27: il vincolo triennale

Gilda Veneziadi Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 13.2.2026.

Mobilità 2026/2027: servizi computabili ai fini del superamento del vincolo triennale e quando lo stesso non è applicato.

Gilda Venezia

L’O.M. con la quale saranno regolamentati i trasferimenti dei docenti, farà espresso riferimento al CCNI per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 che all’articolo 2 oltre ad affermare chi sono i soggetti che possono fare domanda di trasferimento avendo superato il vincolo triennale introdotto dal comma 5 dell’art. 13 del decreto 59 dl 2017, chiarisce quali sono i servizi computabili al fine del superamento del vincolo triennale.

Servizi computabili ai fini del triennio

Ai fini del calcolo del vincolo triennale sono considerati validi:

  • Gli anni di servizio svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria;
  • Gli anni di supplenza in altro ordine e grado di scuola rispetto a quello in cui si è titolari dopo aver superato il periodo di formazione e prova;
  • L’anno di servizio svolto, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
  • Gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
    L’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Quando il vincolo triennale non è applicato

Il vincolo triennale non si applica nei seguenti casi:

  • Docenti in soprannumero o esubero;
  • Docenti disabili con un grado d’invalidità superiore ai due terzi (art. 21 legge 104/92);
  • Docenti che si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 3 coma 3, 5 e 6 della legge 104/92;
  • Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile
  • Genitori di figlio minore di anni sedici, o che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità;
  • Genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  • Figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità.

Altri casi in cui il vincolo triennale non è applicato

Il vincolo non è applicato, oltre ai casi suddetti, per chi fruisce dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 in qualità di:

  • Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di soggetto con disabilità grave;
  • Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del coniuge, del convivente o di parte dell’unione civile;
  • Figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre anche adottivi o affidatari;
  • Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi;
  • Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei fratelli o delle sorelle conviventi.

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Mobilità 2026/27: il vincolo triennale ultima modifica: 2026-02-14T06:19:52+01:00 da
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