di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 25.4.2026.
Se si riforma il posto il docente non partecipa al movimento.
Vantaggi della domanda condizionata.
“Cosa significa presentare domanda di mobilità condizionata? E in caso volessi procedere con la domanda condizionata, cosa devo fare e quali vantaggi potrei avere?“
Ecco cosa significa domanda di mobilità condizionata
Il docente perdente posto è chiamato, entro 5 giorni dall’atto di notifica della soprannumerarietà, a presentare la domanda di mobilità per fare in modo di trovare un’altra sede di titolarità attraverso la domanda da presentare in qualità di docente perdente posto.
È utile sapere che il docente perdente posto potrebbe anche decidere di non presentare la domanda di mobilità con la scelta di altre preferenze scolastiche o di altri comuni, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della citata graduatoria.
Più in generale al docente perdente posto conviene presentare istanza di mobilità e fare una scelta molto importante, cioè quella di condizionare la domanda alla permanenza nella scuola di attuale titolarità, nel caso si riformasse il posto, oppure decidere di non condizionarla e partecipare comunque alla mobilità anche nel caso, durante i movimenti, si rendesse libero il posto di attuale titolarità.
Il soprannumerario, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di attuale titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. La domanda posta nel modulo è quella del punto 21 dell’immagine seguente: “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”. Per condizionare la domanda ad un rientro con precedenza, sia in fase di utilizzazione, ma anche di rientro con le domande di mobilità dei 10 anni successivi, bisogna rispondere NO.
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Mobilità a domanda condizionata ultima modifica: 2026-04-26T04:27:41+02:00 da
