di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 22.4.2025.
Mobilità condizionata del docente soprannumerario, cosa dice la norma:
se si esprimono preferenze interprovinciali e si è soddisfatti decade il reintegro.
Per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, ai sensi dell’art.20, comma 7 del CCNI mobilità 2025-2028, ma anche per i docenti della scuola secondaria, ai sensi dell’art.21, comma 7 del CCNI mobilità 2025-2028, che abbiano perso il posto di titolarità e si muovono a domanda condizionata, bisogna sapere che la precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità o attuale titolarità (nel caso l’individuazione di perdente posto sia stata rilevata nell’aprile 2025) è applicabile solamente all’interno della provincia di titolarità e non riguarda le scelte di preferenze interprovinciali.
Cosa dice la norma
Leggendo bene l’art.20, comma 7 del CCNI mobilità 2025-2028 e l’art.21, comma 7 del medesimo contratto di mobilità, si comprende che: “In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali“.
Quanto sopra scritto significa che se per esempio il docente X è individuato perdente posto nella scuola A di Varese, potrebbe decidere di fare domanda di mobilità condizionata al rientro sulla scuola A di Varese con precedenza ai sensi dell’art.13 punto II del CCNI mobilità 2025-2028, ma inserire come prime preferenze le scuole di Reggio Calabria, i distretti della provincia di Reggio Calabria, l’intera provincia di Reggio Calabria e quella di Vibo Valentia. In tal caso il sistema cercherà disponibilità di cattedra nell’ordine delle preferenze espresse senza applicare la precedenza di rientro nella scuola A di Varese.
Se la domanda interprovinciale su Reggio Calabria e Vibo Valentia, dovesse essere accolta in una delle preferenze espresse, il docente X perderà la precedenza di perdente posto sulla scuola A di Varese che avrebbe avuto per un intero decennio dall’atto della perdita del posto e avrebbe disposto il trasferimento interprovinciale.
Se invece il sistema non trovasse alcun posto nelle preferenze espresse di Reggio Calabria e Vibo, allora si applicherebbe il diritto di precedenza della domanda condizionata sulla scuola A di Varese.
Qualora si riformasse il posto nella scuola A di Varese e non ci fossero le disponibilità su Reggio Calabria e Vibo Valentia, il sistema restituirebbe il docente X nella scuola A di attuale o precedente titolarità, mentre se non si riformasse il posto nella scuola A, il sistema funzionerebbe con il metodo della vicinorietà. In quest’ultimo caso il sistema assegnerebbe al docente X, la scuola più vicina alla scuola A che sia disponibile nell’organico provinciale di Varese.
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Mobilità condizionata dei soprannumerari, le preferenze interprovinciali ultima modifica: 2025-04-23T03:36:33+02:00 da