Mobilità docenti 2017, punteggio pre-ruolo: sarà terza casella e sarà moltiplicato per sei. Anticipazione

Orizzonte Scuola,  7.3.2016  

– Chi deve compilare questa casella?
Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che ha anni di servizio di pre ruolo riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera.

Quali sono gli anni di pre ruolo valutati?

Ai sensi della Legge n. 160/1955, del Decreto Legislativo n.297/94 e di ciò che è riportato nella Premessa e nella nota 4 della Tabella Titoli allegata al CCNI 2017/18, per la valutazione del servizio pre-ruolo si tiene conto dei seguenti criteri:

  • Per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 l’insegnante deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l’autunnale)
    Per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55 l’insegnante deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.
  • Per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74 l’insegnante deve essere attribuita la qualifica. Per gli anni scolastici dal 1974/75 a oggi l’insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.
  • Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;
  • Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica;
  • Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 2006/2009.
    I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle suole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero;
  • Il servizio militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale.
    Il servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell’assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975;
  • Servizio prestato come contrattista all’università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali;
  • Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l’opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto d’impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio;
  • Servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l’intera del corso ed abbia riportato la qualifica;
  • Servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media.
  • Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all’estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.
  • II servizio pre-ruolo nelle Scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali e pareggiate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole elementari è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari,sussidiarie o sussidiate.

Ci sono delle assenze che non fanno venire meno la valutazione del servizio?

Sì.
I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Non interrompe inoltre la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

Quali servizi non sono riconosciuti?

Il doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico;

Il servizio prestato nelle scuole paritarie in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali
c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

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Mobilità docenti 2017, punteggio pre-ruolo: sarà terza casella e sarà moltiplicato per sei. Anticipazione ultima modifica: 2017-03-07T21:02:40+01:00 da
Gilda Venezia

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