Mobilità docenti 2017, vincoli triennali e quinquennali: facciamo chiarezza

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 10.1.2017

– La normativa scolastica sta diventando sempre più complessa, norme si sovrappongono, deroghe smentiscono quanto prevede la norma, ricorsi e sentenze che dicono come dovrebbe essere, ma non è.

Riteniamo utile, quindi, fare chiarezza su un argomento che è causa di grande confusione: i vincoli temporali che coinvolgono i docenti.

Si parla di triennio e si parla di quinquennio, due vincoli riguardanti aspetti e situazioni diverse, che non sono per niente chiari a molti docenti.

Iniziamo con il vincolo triennale.

I docenti neo-immessi in ruolo hanno sempre avuto il vincolo di permanenza triennale nella provincia di immissione in ruolo, vincolo che, sottolineiamo, ha sempre riguardato i trasferimenti, ma non la mobilità professionale. Per il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo, infatti, non è mai esistito il vincolo triennale nella provincia, ma solo la necessità di essere in possesso di due requisiti: superamento dell’anno di prova nel ruolo di appartenenza e possesso del titolo necessario per il passaggio richiesto.

La mobilità professionale, consente, quindi, di aggirare il vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo.

Vincolo che, chiaramente, non esiste nel caso di docente in ruolo da anni che in seguito ad un trasferimento interprovinciale intende chiedere, l’anno successivo, ulteriore trasferimento in altra provincia. Si parla, infatti, di vincolo triennale nella provincia di immissione in ruolo e non di vincolo triennale nella nuova provincia di titolarità dove si è ottenuto il trasferimento interprovinciale, vincolo che, in quest’ultimo caso, non esiste.

Dallo scorso anno, per la mobilità 2016/17, è stata prevista una deroga al vincolo triennale ed è stato attuato il piano di mobilità straordinaria come previsto nel comma 108 della legge 107. Deroga che, in base al comma citato, ha interessato anche le assegnazioni provvisorie.

Per il prossimo anno scolastico si prevede un ulteriore rinnovo della deroga al vincolo triennale, come stabilito nell’accordo sulla mobilità firmato il 29 dicembre. Tra i punti ritenuti prioritari da prendere in considerazione in sede di contrattazione (si rammenta che il prossimo incontro è previsto per il 10 gennaio), vi è infatti il seguente:

Svincolo dall’obbligo di permanenza triennale nella provincia e dell’incarico su scuola per tutti i docenti in considerazione della trasformazione dell’organico di fatto in diritto previsto dalla Legge di Bilancio 2017”

Si tratta di una importante opportunità per i docenti che sono stati penalizzati dalla mobilità straordinaria anche a causa dell’algoritmo “impazzito”, o comunque per tutti i docenti che si trovano titolari in una sede molto lontana dalla provincia di residenza.

Si tratterebbe, in ogni caso, di una possibilità riguardante esclusivamente il prossimo anno scolastico 2017/18, come specificato nella premessa dell’accordo (“Il contratto di mobilità ha validità esclusivamente per a.s. 2017/18”) e come sottolineato dalla stessa ministra Fedeli ed evidenziato nel nostro articolo

Un ulteriore chiarimento che riteniamo doveroso fornire ai docenti , riguardante sempre il vincolo triennale, è che si parla di tale vincolo in relazione alla permanenza nella provincia di immissione in ruolo, ma sicuramente non in relazione alla titolarità del docente sia come sede che come durata.

La titolarità, infatti, non è sottoposta a nessun vincolo temporale sia per coloro che risultano titolari su scuola, sia per chi, invece, è titolare in un ambito territoriale. In quest’ultimo caso, infatti, ciò che ha durata triennale, o meglio ciò che avrebbe durata triennale è l’incarico nella scuola che il docente ha avuto in seguito a chiamata diretta. Il condizionale è d’obbligo perché, come stabilisce il comma 80 della legge 107 “L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa” . Quindi l’incarico può essere rinnovato per un ulteriore triennio in funzione del PTOF .

Il docente con incarico triennale dal corrente anno scolastico, inoltre, potrà chiedere trasferimento in altra scuola o in altro ambito senza essere obbligato a permanere nell’attuale scuola di servizio per altri due anni, come stabilito nell’intesa succitata in relazione allo svincolo per i docenti con incarico triennale.

La titolarità del docente non ha, quindi, niente a che fare con il vincolo triennale. Si ribadisce, infatti, che la titolarità non ha vincoli temporali e può cambiare solo se richiesto dal docente con domanda di trasferimento o passaggio o se si verifica contrazione nell’organico della scuola con conseguente esubero del docente che è costretto a chiedere trasferimento o, in ogni caso, viene comunque trasferito anche d’ufficio con modifica della sua titolarità.

Analizziamo adesso il vincolo quinquennale

Tale vincolo riguarda esclusivamente gli insegnanti titolari su posto di sostegno che hanno l’obbligo di permanere per un quinquennio in questa tipologia di posto prima di poter chiedere trasferimento o passaggio su posto comune.

Lo stesso passaggio di ruolo sempre sul sostegno determina per il docente un nuovo vincolo di permanenza quinquennale nel nuovo ordine o grado di titolarità

Il vincolo quinquennale sul sostegno non è stato messo in discussione dalla legge 107, dove, per la mobilità straordinaria prevista nel comma 108 per il corrente anno scolastico, è stata stabilita, infatti, una deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, ma nessuna deroga per il vincolo quinquennale sul sostegno.

Per la mobilità 2017/18 non sembra che ci possano essere modifiche in tal senso, ma presumibilmente saranno messi in discussione i criteri per il calcolo del quinquennio e tante sono le richieste in tal senso.

Fino al corrente anno scolastico nel computo del quinquennio viene considerato anche l’anno in corso.

Nel calcolo del quinquennio non può essere valutato, per il docente titolare su posto comune, l’anno di servizio in assegnazione provvisoria o utilizzazione sul sostegno.

In ogni caso, in base alla normativa valida fino al corrente anno scolastico, il conteggio comprende esclusivamente gli anni in ruolo sul sostegno e rimangono esclusi gli anni di servizio pre-ruolo sul sostegno prestati con in possesso lo specifico titolo di specializzazione.

Su quest’ultimo aspetto, però, potrebbero esserci novità. Sono tante, infatti, le richieste finalizzate a rendere possibile la valutazione del servizio pre-ruolo sul sostegno, ai fini del vincolo quinquennale.

Sono numerose le sentenze a favore di questa possibilità, come segnalato nel nostro articolo.

Si apre, quindi, uno spiraglio importante per i docenti di sostegno nel vincolo quinquennale e l’argomento relativo al pre-ruolo da computare nel quinquennio sarà un punto di discussione nel prossimo incontro del 10 gennaio tra sindacati e MIUR, dove verranno fatte proposte in tal senso.

Sarà necessario attendere se la richiesta avrà positivo riscontro da parte ministeriale, venendo incontro, in tal modo, a quanto chiedono da anni gli insegnanti di sostegno.

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Mobilità docenti 2017, vincoli triennali e quinquennali: facciamo chiarezza ultima modifica: 2017-01-10T07:37:07+01:00 da
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