Mobilità docenti di religione cattolica

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 7.2.2025.

CCNI 2025/2028. Mobilità docenti di religione cattolica: fasi e precedenze previste. Perdenti posto. Continuità attribuita al docente utilizzato in altra scuola.

Gilda Venezia

In attesa dell’emanazione dell’O.M. per i trasferimenti dei docenti di religione cattolica, il CCNI all’art. 27, indica le fasi previste per i vari movimenti e le precedenze previste.

Operazioni mobilità

Le operazioni di mobilità dei docenti di religione cattolica si collocano in ben 5 fasi e sono effettuate sui posti d’organico vacanti e disponibili al 1° settembre dell’anno di riferimento. Fermo restante l’accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo.

Fasi previste

La mobilità dei docenti di religione avviene nelle seguenti fasi:

  • La prima fase prevede una mobilità intersettoriale da un settore formativo a uno diverso, ma esclusivamente nella stessa diocesi;
  • La seconda fase prevede la possibilità di un trasferimento territoriale tra diverse diocesi della stessa regione;
  • La terza fase prevede la possibilità di transitare verso un settore formativo diversodegli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse ma, appartenenti alla stessa regione;
  • La quarta fase prevede una mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse;
  • La quinta fase prevede la possibilità, al docente di religione cattolica di trasferirsi verso un settore formativo diverso, ma in diocesi di altra regione.

Precedenze previste

In ciascuna delle suddette fasi ai docenti di religione cattolica sono riconosciute le seguenti precedenze previste dall’art.13 del CCNI:

  • Disabilità e gravi motivi di salute
  • Personale trasferito d’ufficio negli ultimi 10 anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  • Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  • Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  • Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali
  • Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale
    fermo restante che il comune, dove il docente esercita il suddetto diritto di precedenza, si trovi nella stessa diocesi richiesta.

Perdenti posto

Gli insegnanti di religione cattolica che si dovessero trovare nella condizione di essere individuati in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi, sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’USR di competenza.

Continuità attribuita al docente utilizzato in altra scuola

Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità del servizio. Fermo restante il diritto alla precedenza nel caso in cui richieda l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio.

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Mobilità docenti di religione cattolica ultima modifica: 2025-02-08T04:29:18+01:00 da

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