Mobilità, docenti DOS acquisiranno titolarità scuola: si aspettano chiarimenti sulle domande che si potranno presentare

Orizzonte_logo14di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  11.3.2016

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Tra le tante novità previste per la mobilità 2016/17 c’è quella inserita nell’art.7 dell’ipotesi di CCNI, dove si stabilisce, per i docenti D.O.S., la possibilità di acquisire titolarità in una specifica scuola, modificando, in questo modo, il loro status di titolari in provincia.

La titolarità nella Dotazione Organica Sostegno di una provincia, ha sempre rappresentato per questi docenti una sorta di precarietà in quanto erano costretti ogni anno a presentare domanda di utilizzazione per l’assegnazione della scuola in cui lavorare, assegnazione che, rientrando nella mobilità annuale, poteva cambiare di anno in anno. Anche se hanno sempre avuto il diritto di chiedere la conferma della sede di utilizzazione del precedente anno scolastico, infatti, non avevano comunque la garanzia di ottenerla.

Con l’acquisizione della titolarità in una specifica scuola i docenti D.O.S. avranno, quindi, per il prossimo anno scolastico, un’ importante stabilizzazione, ma sarà necessario definire chiaramente le modalità con le quali potranno effettuare relativa richiesta.

Analizzando le diverse parti del l’ipotesi di CCNI 2016/17 dove viene affrontata la questione “docenti D.O.S.”, infatti, vi sono ancora alcuni aspetti poco chiari che richiedono precise delucidazioni per evitare ai docenti interessati di commettere errori che potrebbero avere serie conseguenze per il loro futuro professionale per quanto riguarda la sede di servizio e la titolarità.

Nell’art.7 comma 2 si stabilisce che i docenti titolari nella Dotazione Organica Sostegno hanno la possibilità di chiedere come scuola di titolarità quella in cui prestano servizio nel corrente anno scolastico 2015/16:

Il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di sostegno è assegnato, a domanda, in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto, diversamente partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità.”

Per ottenere ciò, come stabilisce il comma 3 dello stesso art.7, i docenti interessati dovranno presentare specifica richiesta prima delle operazioni di mobilità, secondo le indicazioni che saranno inserite nell’O.M. sulla mobilità 2016/17 di prossima emanazione:

A tal fine il personale di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità”

Considerando sempre il comma 3, si ritiene importante segnalare e sottolineare la parte conclusiva, dove, non essendoci esplicitazioni che potrebbero far capire diversamente, sembrerebbe che, in ogni caso, anche in seguito all’acquisizione della titolarità nella scuola di attuale servizio, quindi richiesta del docente soddisfatta dall’Ufficio scolastico competente, i docenti D.O.S. potranno comunque presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale.

L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/17, garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento nell’ambito dei trasferimenti di cui all’art.6.”

Il trasferimento provinciale dei docenti D.O.S., come indica chiaramente l’art. 6 dell’ipotesi di CCNI 2016/17, rientra nella fase A :

Gli assunti entro il ’14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l’ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.
Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.”

Il trasferimento interprovinciale, invece, rientrerà nella fase B :

Gli assunti entro il ’14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”

Maggiori dettagli relativamente alla specifica posizione in cui si collocherà la mobilità dei docenti D.O.S., si possono avere analizzando l’allegato 1 dell’ipotesi di CCNI dove è indicata la sequenza operativa, cioè l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente.

Per la fase A, punto 1- Comunale, viene chiarito che le operazioni di questa fase, finalizzate ad acquisire una titolarità su sede scolastica, comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. Nell’ambito di questa sottofase viene poi stabilito l’ordine delle operazioni dei movimenti, indicando nel punto 0 quanto segue: “Assegnazione della sede in base a quanto previsto dall’art. 7 del presente contratto da parte degli uffici territoriali competenti”

Considerando che nell’art.7, sono compresi anche i docenti D.O.S., l’assegnazione della scuola di titolarità, per coloro che chiederanno conferma per la scuola di servizio del corrente anno scolastico, precederà tutte le altre operazioni di mobilità previste nella sequenza operativa dalla lettera A) alla lettera G).

I docenti D.O.S. rientreranno poi, per il trasferimento a domanda nella fase A, punto 2-Provinciale, per la quale nell’allegato 1 si chiarisce che: “La seconda fase del movimento FASE A concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica. A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 15/16 ai sensi dell’art. 399 del Testo Unico nelle fasi 0 e A compresi i docenti nominati sul sostegno. “

Nell’ambito di questa sottofase viene poi stabilito l’ordine delle operazioni dei movimenti e il trasferimento a domanda dei docenti D.O.S. rientra nella lettera F) della sequenza operativa: “trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia, compresi i titolari in esubero sulla provincia, i docenti della dotazione organica di sostegno ed i docenti privi della sede”

In questa parte vengono forniti, inoltre, importanti chiarimenti per i docenti titolari sul sostegno (quindi anche i docenti D.O.S.) che, avendo superato il vincolo quinquennale, chiedono trasferimento da sostegno a posto comune:

Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell’ambito delle operazioni di cui alle lettere B), C1), C2, D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Nella scuola secondaria di I grado e II grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C1), C2, D), E), E1) E2), F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di sostegno richiesta vi siano – a livello provinciale – situazioni di esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in organico.”

Chiarimento analogo viene fornito nella lettera G) per i docenti che chiedono trasferimento da posto comune a sostegno: “Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell’ambito della provincia”

Nel caso in cui il docente D.O.S. non possa essere trasferito a domanda per mancanza di cattedre disponibili nelle sedi richieste, la normativa prevede anche per loro l’eventualità di essere trasferiti d’ufficio in sedi non richieste. Il loro trasferimento d’ufficio rientra sempre nella fase A, punto 2-Provinciale, nella lettera H): “trasferimenti d’ufficio dei docenti in esubero titolari sulla provincia o sulla dotazione organica di sostegno che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni e trasferimenti d’ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni”

Segue poi un utile e importante chiarimento:

Nell’ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d’ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d’ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici (o, per il personale in esubero titolare su dotazione provinciale e sulla dotazione organica di sostengo, dagli uffici scolastici territorialmente competenti) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.”

Il trasferimento d’ufficio, quindi, verrà effettuato prendendo in considerazione la posizione occupata dai docenti nella graduatoria D.O.S. provinciale e da ciò si deduce che questa graduatoria dovrà essere predisposta anche quest’anno e sarà, presumibilmente, l’ultima volta , considerando che dal prossimo anno scolastico i docenti D.O.S. avranno la titolarità in una scuola e una graduatoria D.O.S. provinciale non avrà più nessuna utilità in quanto questi docenti saranno inseriti nella graduatoria interna di istituto come tutti i docenti titolari nella scuola.

Per il corrente anno scolastico, quindi, ai fini di un eventuale trasferimento d’ufficio che dovrà tener conto della graduatoria D.O.S. provinciale, i docenti dovranno presumibilmente, come ogni anno, compilare e inviare all’Ufficio scolastico competente, tramite la scuola di servizio, il modello J11bis per il calcolo del punteggio che determinerà la loro posizione nella graduatoria.

Si aspettano doverose delucidazioni in merito da parte del MIUR, con indicazioni precise su modalità e termini da rispettare.

I docenti D.O.S., inoltre, come precedentemente indicato, avranno la possibilità di chiedere anche trasferimento interprovinciale, quindi in provincia diversa da quella di titolarità e rientreranno nella fase B punto 1 che, per i docenti che hanno superato il vincolo quinquennale sul sostegno, comprende anche il trasferimento da sostegno a posto comune, con le seguenti precisazioni:

Per la scuola secondaria le istanze di trasferimento da posti di sostegno a classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di concorso.
Analogo esame contestuale viene effettuato per le istanze di trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari sulle tre tipologie di sostegno e di quelli titolari sulle classi di concorso.”

In conclusione è utile precisare che quanto sottolineato sia per il trasferimento provinciale che interprovinciale dei docenti D.O.S., riguarda coloro che sono stati immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15.

I docenti immessi in ruolo nella D.O.S. nel corrente anno scolastico 2015/16, infatti, parteciperanno alla mobilità nella fase dei movimenti stabilita dalla sequenza contrattuale in base alla fase in cui sono stati assunti in ruolo.  Nel dettaglio si chiarisce quanto segue:

  1. – fase A punto 2-Provinciale, per i docenti immessi in ruolo sulla D.O.S. nelle fasi 0 e A, con titolarità su scuola
  2. – fase B punto 3-Provinciale, per i docenti immessi in ruolo sulla D.O.S. nelle fasi B e C da GM che concorreranno per tutti gli ambiti della provincia di immissione in ruolo, con conseguente titolarità in un ambito territoriale
  3. – fase C- Nazionale, per i docenti immessi in ruolo sulla D.O.S. nelle fasi B e C da GaE che concorreranno per tutti gli ambiti nazionali, con conseguente titolarità in un ambito territoriale
  4. – Fase D- Interprovinciale, per i docenti immessi in ruolo sulla D.O.S. nelle fasi 0 e A per i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C da GM, in deroga al vincolo triennale, con titolarità in un ambito territoriale

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Mobilità, docenti DOS acquisiranno titolarità scuola: si aspettano chiarimenti sulle domande che si potranno presentare ultima modifica: 2016-03-11T08:42:11+01:00 da
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