Orizzonte Scuola, 19.1.2020
Una neoassunta da GAE chiede se può fin da quest’anno ottenere mobilità interprovinciale. Colgo l’occasione per fare il punto sui “blocchi” per i docenti.
Giuseppina ci scrive
Sono docente della scuola primaria entrata in ruolo da GAE il 1 settembre 2019. Potrò richiedere mobilità per altra provincia già da questo anno o posso invece ottenere solo sedi all’interno della provincia di immissione in ruolo? Grazie per l’eventuale risposta.
È utile osservare come nel CCNI firmato il 6 marzo 2019 e valevole per il triennio 2019/22 non c’è alcun accenno ad un eventuale blocco triennale per i neossunti qualora volessero produrre domanda anche interprovinciale.
Prova ne è che tutti i neoassunti dello scorso anno (2018/19) hanno potuto inoltrare anche o solo domanda di trasferimento per altra provincia (esprimendo anche più province nell’unica domanda o solo esprimendo preferenze per altra provincia).
Dal momento che il CCNI è triennale, non si può certo pensare ad una disparità tra i neoassunti del 2018/19 rispetto a quelli del 2019/20, per cui anche tali docenti inseriti nelle GAE o nei concorsi 2016 e 2018 (con le eccezioni che dirò dopo) potranno tranquillamente inoltrare domanda di trasferimento anche per altra provincia.
La collega che ci scrive, entrata quindi in ruolo da GAE il 1 settembre 2019/20 può stare tranquilla e inoltrare domanda di trasferimento scegliendo anche o solo preferenze per altra provincia così come hanno fatto i suoi colleghi lo scorso anno.
Rimangono invece, almeno fino ad oggi, 3 tipologie di “blocchi”, che avranno delle ripercussioni anche per i prossimi neo assunti in ruolo:
1. blocco dei tre anni nella stessa scuola (già in vigore dall’a.s. 2019/20):
quando nella domanda di trasferimento/passaggio ottengo una scuola indicata puntualmente nella domanda (es. IC Manzoni), a meno che non sto utilizzando una precedenza e non ottengo il comune in cui la esercito o sono un perdente posto. Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento;
2. blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione per i docenti di I e II grado DM 631
Riguarda i docenti inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o mesi successivi) quindi con riferimento al DM 631 del 25 settembre 2018 . Per loro il blocco è partito il 1 settembre 2019 per cui non potranno richiedere trasferimento o passaggio per 5 anni.
Si ricorda, invece, che gli altri docenti sempre ex FIT, individuati però entro il 31/8 (DDG 85/2018) e che hanno già svolto il FIT (contratto a TD ecc.) e riconfermati o no sulla scuola in cui hanno svolto il percorso, non rientrano nel blocco
3. blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione inserito nel decreto scuola
Riguarderà tutti i prossimi neo assunti in ruolo a partire dal 1 settembre 2020. Il blocco riguarderà tutti, indipendentemente da quale canale saranno reclutati (GAE, Concorsi 2016, concorsi 2018 e successivi compresa la “call veloce” o la possibilità di inserirsi in coda al concorso 2018 in altra regione) e dal grado o ordine di scuola di assunzione. Il blocco, si ricorda, non riguarda solo i trasferimenti o i passaggi ma anche le assegnazioni o utilizzazioni.
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Mobilità docenti, i “blocchi” sono tre: facciamo un po’ di chiarezza ultima modifica: 2020-01-20T05:41:01+01:00 dadi Marinella, dalla Gilda degli insegnanti di Genova, 23.4.2024. É stato pubblicato sul sito del MUR…
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