Mobilità. Domanda di trasferimento nel 2016/17: cosa cambierà con la Buona Scuola

Orizzonte_logo14

Orizzonte Scuola,  2.9.2015

trasferimenti2013

Con la Legge 107, nota come riforma Buona Scuola, al comma 73 si prevede che “Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.

Ciò significherà non poter chiedere nella domanda di trasferimento scuole specifiche, ma si dovranno chiedere ambiti territoriali (quanti e come sarà chiarito nel CCNI su trasferimenti 2015/16, non ancora predisposto), quindi il docente che verrà trasferito non avrà più titolarità in una scuola, ma all’interno dell’ambito.

Gli ambiti territoriali dovranno essere definiti dagli USR entro il 30 giugno 2016, così come stabilito dal comma 66 della legge 107:
“A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.”

Considerando che le domande di trasferimento annualmente vengono presentate nel periodo febbraio-marzo, mentre gli ambiti territoriali dovranno essere predisposti entro il 30 giugno, si evidenzia una netta discrepanza nella tempistica, cosa che determinerebbe l’impossibilità per i docenti di presentare domanda di mobilità sugli ambiti territoriali con una reale cognizione sulla loro dimensione e ubicazione all’interno della provincia.

Sarebbe auspicabile, pertanto, un adeguamento cronologico che permetta ai docenti di chiedere trasferimento con cognizione di causa e per non essere costretti a presentare domanda “al buio”.

Pertanto sarebbe necessario anticipare la predisposizione degli ambiti territoriali da parte degli USR o posticipare la data di presentazione delle domande di mobilità, rispetto alle date stabilite negli anni precedenti. Sarà interessante vedere come il MIUR agirà in merito. Verrà incontro alle giuste esigenze di informazione da parte dei docenti che presenteranno domanda di mobilità per gli  ambiti territoriali?

Cosa succede dopo  il trasferimento nell’ambito territoriale?

Il docente trasferito in un ambito territoriale dovrà proporre la sua candidatura al DS delle scuole che lo interessano mediante presentazione del curriculum e sarà il DS a proporre gli incarichi ai docenti di ruolo, come recita il comma 79 della già citata Legge 107:
“ A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi”

In base alla riforma gli incarichi hanno durata triennale e, come stabilisce il comma 80: “ Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica. “

Alla proposta di incarico da parte del DS dovrà seguire l’accettazione da parte del docente, così come stabilito nel comma 82 della Legge 107:
“L’incarico  e’  assegnato  dal  dirigente  scolastico   e   si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva piu’ proposte di incarico opta tra quelle ricevute.  L’ufficio  scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso  di  inerzia del dirigente scolastico”

E’ utile e doveroso sottolineare, comunque, che le regole per i trasferimenti 2016/17 non sono state ancora rese note nel dettaglio e bisognerà attendere la pubblicazione del nuovo CCNI sulla mobilità 2016/17.

Mobilità. Domanda di trasferimento nel 2016/17: cosa cambierà con la Buona Scuola ultima modifica: 2015-09-02T06:40:48+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl