Mobilità

Mobilità d’ufficio e graduatorie di Istituto, il calcolo del servizio preruolo è chiaramente illegittimo

Un docente con 32 anni di servizio prestato sempre nella scuola secondaria di II grado, con 18 anni di ruolo e 14 anni di pre ruolo, per la mobilità volontaria ha un calcolo del punteggio di servizio, pari a 192 punti, mentre per la mobilità d’ufficio e per le graduatorie interne di Istituto, lo stesso docente ha un calcolo del punteggio di servizio pari a 140 punti. Tra i due metodi di calcolo c’è una perdita di 52 punti, dovuti ad una attribuzione del punteggio pre ruolo molto ridotta e anche ridottissima. Possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che si tratta di un calcolo, quello del servizio preruolo nella mobilità di ufficio e nelle graduatorie interne di Istituto, totalmente illegittimo.

Calcolo punteggio servizio mobilità volontaria

Nella mobilità volontaria il servizio di ruolo, prestato in altro ruolo oppure prestato come preruolo (per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o per un intero secondo quadrimestre dall’1 febbraio fino agli scrutini finali), viene calcolato 6 punti per ciascun anno scolastico.

Nell’esempio del docente con 32 anni di servizio, 18 anni prestati nel ruolo di attuale titolarità, e 14 anni prestati come pre-ruolo, vengono assegnati, ai fini della mobilità a domanda volontatia, 192 punti per i titoli di servizio. Questo ovviamente sei i 32 anni sono calcolati escludendo l’anno scolastico in corso.

Se il docente avesse prestato effettivamente servizio di ruolo o pre-ruolo in scuole o istituti situati nelle piccole isole avrà assegnato 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico oltre quelli del normale servizio annuale.

Calcolo punteggio servizio mobilità volontaria

Nella mobilità volontaria il servizio di ruolo, prestato in altro ruolo oppure prestato come preruolo (per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o per un intero secondo quadrimestre dall’1 febbraio fino agli scrutini finali), viene calcolato 6 punti per ciascun anno scolastico.

Nell’esempio del docente con 32 anni di servizio, 18 anni prestati nel ruolo di attuale titolarità, e 14 anni prestati come pre-ruolo, vengono assegnati, ai fini della mobilità a domanda volontatia, 192 punti per i titoli di servizio. Questo ovviamente sei i 32 anni sono calcolati escludendo l’anno scolastico in corso.

Se il docente avesse prestato effettivamente servizio di ruolo o pre-ruolo in scuole o istituti situati nelle piccole isole avrà assegnato 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico oltre quelli del normale servizio annuale.

 

Bisogna anche specificare che nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Parità punteggio servizio preruolo e ruolo

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;  I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Con riferimento alla suddetta clausola la Corte di Giustizia ha statuito che “nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola 4 dell’accordo quadro” (Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06). Secondo la Corte il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Per quanto suddetto appare ovvia e di buon senso la parità del punteggio del servizio preruolo dei docenti con quello di ruolo anche nella mobilità di ufficio e nelle graduatorie interne di Istituto.

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Mobilità d’ufficio e graduatorie di Istituto, il calcolo del servizio preruolo è chiaramente illegittimo ultima modifica: 2023-12-23T05:06:48+01:00 da
Gilda Venezia

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