Mobilità e cattedra oraria esterna: cos’è, come si chiede e come si valuta la domanda

Orizzonte Scuola, 22.2.2019

– Nella domanda di mobilità i docenti hanno la possibilità di effettuare la scelta relativa alla tipologia di cattedra che si desidera avere in assegnazione se si viene soddisfatti nel movimento richiesto, indicando solo cattedre interne (COI) o anche cattedre orario esterne (COE)

COI e COE: quali differenze

Nell’organico di un’istituzione scolastica sono indicate tutte le cattedre presenti per le diverse classi di concorso e per le diverse tipologie di posto. Tali cattedre possono essere di due tipologie: cattedre orario interne e cattedre orario esterne.

Le COI (cattedre orario interne) sono le cattedre costituite con ore interne all’istituzione scolastica.

Le COE (cattedre orario esterne) sono le cattedre per le quali è previsto il completamento orario in altra scuola con organico autonomo

Composizione delle COE

La costituzione delle cattedre orario esterne è competenza esclusiva dell’Ufficio scolastico provinciale che stabilisce, quindi, la loro composizione in fase di predisposizione dell’organico.

Il completamento esterno della cattedra può essere disposto in una scuola o anche in due scuole con organico autonomo, purché le tre sedi complessive risultino ubicate in non più di due comuni diversi.

Nella costituzione delle COE i criteri adottati devono privilegiare l’accorpamento di spezzoni orario ubicati nello stesso comune, prima di procedere con l’accorpamento di spezzoni in comuni diversi

La sede o le sedi di completamento della cattedra devono rispettare il criterio della facile raggiungibilità, quindi l’accorpamento deve essere disposto sulla base della viciniorietà tra le due o tre sedi. Questo perché deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un’altra. La condizione della facile raggiungibilità si può ritenere soddisfatta se fra i due comuni vi è un collegamento rapido e agevole secondo la viabilità ordinaria e tale da non ostacolare l’esercizio dell’attività didattica.

Questo criterio, però, non sempre viene rispettato nella costituzione delle cattedre orario esterne e, come si è verificato lo scorso anno, gli uffici scolastici territoriali di diverse province hanno previsto una composizione delle COE abbastanza “fantasiosa”, al di fuori di qualsiasi criterio adeguato per rendere fattibile il servizio del docente senza essere sottoposto a disagi improponibili, come, invece, è stato.

Sarebbe, quindi, auspicabile che nell’organico per il prossimo anno scolastico si tenga realmente conto del criterio della facile raggiungibilità delle sedi, con la costituzione di cattedre orario esterne composte con l’obiettivo di garantire il minor disagio possibile ai docenti che lavoreranno su queste cattedre.

Le cattedre costituite su più scuole, come chiarisce l’art.11 comma 5 del CCNI, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti, qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.

I docenti titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno presentare domanda di trasferimento esprimendo preferenza su tale scuola.

Cattedre su più plessi o più indirizzi in un Istituto Comprensivo (IC) e in un Istituto di Istruzione Superiore (IIS)

Con l’unificazione dell’organico negli IC per la scuola Secondaria I grado e negli IIS per la scuola Secondaria II grado, il codice meccanografico risulta unico e comprende quindi tutti i plessi e tutti gli indirizzi presenti nell’Istituto, compresi quelli ubicati in comuni diversi.

L’unificazione dell’organico determina, quindi, la costituzione di cattedre anche tra plessi e indirizzi diversi, cattedre che vengono considerate COI anche se composte con il contributo orario di sedi ubicate in diverso comune, ma facenti parte, comunque, dello stesso Istituto e, conseguentemente, dello stesso organico

Cattedre orario corso diurno e corso serale

L’unificazione degli organici in un IIS non coinvolge i corsi serali che continuano ad avere un proprio codice meccanografici e, quindi, un organico autonomo.

Le cattedre che vengono costituite dall’Ufficio scolastico provinciale con il contributo orario del corso diurno e del corso serale, facenti parte dello stesso Istituto, sono, quindi, considerate COE, con titolarità nella sede che risulta nell’organico la sede principale e non quella di completamento

COE e preferenze territoriali

Nella mobilità volontaria il docente che chiede anche COE viene soddisfatto per la sede principale della cattedra, che diventerà la sua scuola di titolarità, ma non può effettuare alcuna scelta per la sede di completamento che viene stabilita dall’Ufficio scolastico provinciale in fase di costituzione della cattedra.

La sede di completamento della cattedra, quindi, può essere anche una scuola non richiesta dal docente nelle preferenze territoriali.

Nell’indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole, i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze.

Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola, così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito.

Tipologia di cattedra: come si effettua la scelta

Nel modulo di domanda per i diversi movimenti c’è una specifica sezione dove il docente ha la possibilità di scegliere su quale tipologia di cattedra desidera venga disposto il movimento richiesto.

Sono possibili le seguenti opzioni :

a) le cattedre interne alle scuole

b) le cattedre orario esterne stesso comune

c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi

Per il prossimo anno scolastico 2019/20, come chiarisce l’art.11 comma 6 del CCNI, le lettere b) e c) sono unificate, quindi non sono distinte le cattedre esterne con completamento all’interno del comune da quelle con completamento tra diversi comuni

Come si valuta la domanda

La valutazione della domanda di mobilità, nel caso di scelta anche per COE, risulta diversa a seconda della tipologia di preferenza territoriale espressa.

Come esplicitato nell’art.11 comma 6 precedentemente citato, le diverse cattedre, sia nei movimenti a domanda che d’ufficio, vengono prese in considerazione in modo diverso a seconda che si tratti di preferenza analitica (scuola) o preferenza sintetica (distretto, comune, provincia).

In caso di preferenza analitica (singola scuola o istituto), per ogni scuola richiesta sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

a) le cattedre interne alle scuole

b) le cattedre orario esterne stesso comune

c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino

b) le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino

c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino

In ambedue i casi è valido l’importante chiarimento, precedentemente sottolineato, per il prossimo anno scolastico 2019/20 che prevede l’unificazione dei casi previsti nelle lettere b) e c), con conseguente assenza di distinzioni tra le cattedre esterne con completamento all’interno del comune e quelle con completamento tra diversi comuni.

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare il docente nella preferenza esaminata, analitica o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i criteri sopra indicati

Docente su COE: quando può “passare” su COI

Il docente trasferito su una COE o in servizio nella scuola su una COE può essere “assorbito” su una COI in presenza di specifiche condizioni, come chiariscono i commi 2 e 3 del succitato art.11 del CCNI:

2.Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.

3. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente.

In assenza di tali condizioni il docente continuerà a prestare servizio su una COE a prescindere dal suo punteggio e dalla posizione che occupa nella graduatoria interna di istituto.

Assegnazione COE ex-novo

Una COE ex-novo è una cattedra orario esterna, non presente nell’organico dell’anno scolastico precedente, che si costituisce in seguito a contrazione nell’organico della scuola.

Questa cattedra dovrà, quindi, essere assegnata ad un docente titolare nella scuola in servizio l’anno precedente su una COI. Tale assegnazione avrà carattere annuale, dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d istituto e interesserà il docente in coda nella graduatoria.

La COE ex-novo potrà essere assegnata anche al docente beneficiario di una delle precedenze previste nell’art.13 comma 1 del CCNI, punti I), III), IV) e VII), che ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, se questa nuova cattedra orario esterna risulta costituita con scuole ubicate nello stesso comune e se il docente si trova in ultima posizione nella graduatoria interna di istituto.

Come chiarisce, infatti, il comma 3 lettera c) del succitato art.13, “il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi)”

Tutto sulla mobilità 2019

.

.

.

.

.

 

Mobilità e cattedra oraria esterna: cos’è, come si chiede e come si valuta la domanda ultima modifica: 2019-02-22T16:43:31+01:00 da
Gilda Venezia

Leave a Comment
Share
Pubblicato da
Gilda Venezia

Recent Posts

Se conoscere la lingua e la cultura araba viene scambiato per islamizzazione

di Gianni Mereghetti, il Sussidiario, 18.4.2024. Il Bachelet di Abbiategrasso accusato di fare islamizzazione. Ha…

7 ore fa

Privacy e il bullo. Il Garante respinge il ricorso

dal blog di Gianfranco Scialpi, 18.4.2024. Privacy e bullo. Il suo ricorso è respinto dal…

9 ore fa

Valutazione degli alunni: il Senato approva la “riforma Valditara”

di Reginaldo Palermo,  La Tecnica della scuola, 18.4.2024. La maggioranza esulta, ma la “scienza pedagogica”…

9 ore fa

Proroga contratto docenti, quando spetta al supplente?

di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 18.4.2024. Una nostra lettrice, la signora S.P.,…

10 ore fa

Emissione speciale supplenti aprile 2024: quando arriva il pagamento?

di Teresa Maddonni, Money.it, 18.4.2024. Stipendio supplenti brevi e saltuari della scuola: quando arriva il…

10 ore fa

Percorsi abilitanti, aggiornamento GPS 2024-26 e titoli conseguiti all’estero

La Tecnica della scuola, 18.4.2024. Le ultime novità – Rivedi la Diretta. Il DPCM del…

10 ore fa