Mobilità e titolarità DOS: conferma o non conferma nella scuola di attuale utilizzo? Le FAQ di Orizzonte Scuola

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di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 23.3.2016

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– A seguito di numerose richieste giunte in redazione forniamo dei chiarimenti a tutti i docenti attualmente titolari sulla DOS che si apprestano a richiedere o meno la conferma nella scuola in cui sono attualmente utilizzati.

Una delle novità previste dal nuovo CCNI sulla mobilità è l’acquisizione della titolarità di scuola anche per i docenti attualmente titolari sulla DOS. Tale domanda di “titolarità” verrà acquisita prima delle operazioni di mobilità.

Si creeranno posti in organico di diritto al SIDI anche per il sostegno di II grado (novità assoluta) con rapporto 1 a 2. Si cercherà di confermare tali docenti nelle sedi di attuale utilizzo.

Pertanto prima dei movimenti (le cui domande cominceranno presumibilmente il 29 marzo) gli ATP dovranno acquisire le domande dei docenti DOS.

Ciò a norma dell’art 7/2 del CCNI 2016 il quale dispone che il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di sostegno è assegnato, a domanda, in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto, diversamente partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità.

Il primo chiarimento da dare è che tali posti si riferiscono ai docenti utilizzati nella propria provincia: Il docente eventualmente in assegnazione provvisoria in altra provincia, per quale scuola chiederà eventuale conferma?

La conferma è riferita all’utilizzazione della provincia di “titolarità” DOS. Pertanto è la scuola in cui il docente risulta utilizzato che dovrà proporre al docente la conferma, non quindi per la provincia in cui il docente è eventualmente in assegnazione provvisoria.

La seconda domanda è riferita ai docenti che hanno ottenuto un passaggio di ruolo sulla DOS: Al docente che quest’anno ha ottenuto il passaggio di ruolo sulla DOS deve essere richiesta la conferma sull’attuale posto?

La risposta è positiva. Di norma sappiamo che chi ottiene un passaggio di ruolo ha una sede già definitiva. Non è infatti come un neo immesso in ruolo assunto su sede provvisoria che dovrà produrre domanda di mobilità per ottenere quella definitiva. Pertanto anche a chi ha ottenuto il passaggio sulla DOS al 1/9/2015 dovrà essere proposta la conferma di sede sul posto in cui è attualmente utilizzato al pari di tutti gli altri docenti DOS (a nulla rilevando se stia svolgendo l’“anno di prova”).

Proponiamo altre FAQ

Cosa succede se all’interno di una scuola ci sono più docenti DOS?

Il comma 3 dell’art 7 del CCNI dispone che nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.

Pertanto in questo caso si assegnano i relativi punteggi previsti dalle tabelle allegate al CCNI compresi ovviamente anche eventuali diritti di precedenza.

Cosa succede se in organico non ci dovesse essere poi il posto per cui ora il docente chiede la conferma?

La richiesta di conferma non dà ovviamente sicurezza del posto in quella scuola. Nel caso il posto non dovesse poi esserci in organico, l’O.M. stabilirà che gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità all’ATP, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

Ricordiamo inoltre che il comma 3 dell’art. 7 del CCNI garantisce in questi casi “comunque” la possibilità per tali docenti (i quali hanno chiesto conferma ma non l’hanno ottenuta per mancanza di posto) di produrre istanza di trasferimento nell’ambito dei trasferimenti di cui all’art. 6.

Il docente DOS che chiederà la conferma nella scuola di attuale utilizzo può comunque produrre domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale?

La risposta è positiva. Ma sono utili alcuni chiarimenti.

Come detto in precedenza in questi giorni gli ATP, tramite le scuole in cui i docenti sono utilizzati, chiederanno al docente DOS se vuole o meno essere confermato nella sede di attuale utilizzo. Se il docente chiederà la conferma, è ovvio che non produrrà poi domanda di trasferimento sempre per posto di sostegno all’interno della provincia. Pertanto la domanda di conferma esclude quella di trasferimento a domanda (su posto di SOS II grado). Il docente con la conferma ha infatti già scelto di voler essere appunto “confermato” in quella determinata scuola per posto di sostegno quindi non può produrre domanda di trasferimento.

È ovvio invece che se non volesse essere confermato nella scuola di attuale utilizzo produrrà normale domanda di trasferimento provinciale su posto di sostegno.

La conferma però, chiariamolo, al pari della non conferma, è riferita all’attuale provincia di titolarità su posto di sostegno e all’attuale scuola di utilizzo. Ciò quindi non precluderà al docente di produrre comunque domanda di trasferimento su posto comune o di passaggio per la stessa provincia o per altre province avendone ovviamente i requisiti. (in quest’ultimo caso, cioè trasferimento interprovinciale, si potranno chiedere anche solo posti di sostegno di II grado).

Pertanto ci potrebbe essere il caso del docente che ha terminato il quinquennio sul SOS che vorrà richiedere posto comune o altra classe di concorso rispetto a quella di titolarità; oppure del docente che anche all’interno del quinquennio vuole chiedere il passaggio di ruolo su posto di sostegno (es. per l’AD00).

Nulla vieterà a tali docenti di richiedere intanto la conferma nella scuola di attuale utilizzo, poi, a seconda delle fasi di cui all’art. 6, richiedere movimento per altri posti o per un eventuale passaggio.

Mobilità e titolarità DOS: conferma o non conferma nella scuola di attuale utilizzo? Le FAQ di Orizzonte Scuola ultima modifica: 2016-03-23T14:02:52+01:00 da
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