Mobilità, i 6 punti valevano solo per l’ambito in cui era compreso il comune di ricongiungimento

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Orizzonte Scuola,  16.8.2016
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– Molti docenti, all’indomani degli esiti della mobilità docenti per l’a.s. 2016/17, lamentano la mancata presa in considerazione dei 6 punti per il ricongiungimento al coniuge.

Va chiarito che i 6 punti in più spettavano solo nel comune di ricongiungimento compreso in quel determinato ambito.

Pertanto l’assegnazione della provincia di titolarità è avvenuta con due distinti punteggi (servizio, titoli e figli) e il punteggio maggiorato di 6 punti riconosciuto per l’ambito territoriale comprendente il comune di ricongiungimento.

Non è neanche scontato che sia un errore il fatto che tale ambito territoriale sia stato attribuito a docenti con punteggi minori, in quanto bisogna anche considerare in quale posizione tale ambito è stato inserito nella domanda di mobilità (alcuni docenti ad es. lo hanno inserito in una posizione a caso dando per scontato che fosse il primo ad essere tenuto in considerazione in quanto si concorreva con il punteggio più alto).

Inoltre il ricongiungimento assicurava il punteggio, ma nessuna precedenza.

Le condizioni per avere il punteggio erano (ricongiungimento al coniuge oppure, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, ai genitori o ai figli)

  • se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.

Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

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