Mobilità. Le date e le novità

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 5.3.2019

– Pubblichiamo le informazioni date dal Miur in data odierna relative alle scadenze sulla mobilità:

  • Docenti: 11 Marzo/05 Aprile;

  • Personale Educativo: 3 Maggio/28 Maggio;

  • Musicali, domande cartacee: 12 Marzo/5 Aprile;

  • Personale ATA: 1 Aprile/26 Aprile.

Il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 25 maggio   2019.

La pubblicazione dei movimenti per tutti i gradi di scuola è prevista per il 20 giugno 2019.

SCADENZE MOBILITA’ PER L’A.S. 2019/20.

Ricordiamo in breve i punti dell’accordo

1 – Durata del contratto

  • il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità sarà triennale;
  • il personale docente potrà partecipare annualmente ai movimenti, ossia ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo/cattedra, tranne coloro i quali saranno soddisfatti nella domanda di  quest’anno  su una delle scuola espressamente richieste a domanda;
  • i docenti, che otterranno una delle scuole richieste volontariamente, non potranno chiedere nuovamente il trasferimento/passaggio prima di tre anni.

2 – I destinatari della mobilità

Possono chiedere la mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra) i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova. I docenti attualmente impegnati nel terzo anno del FIT non sono tra i destinatari delle operazioni, in quanto acquisiranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 ad esito positivo del percorso.

3 – La titolarità su scuola

I docenti, che ottengono il movimento richiesto diventano titolari su scuola sia che si tratti di trasferimento che di passaggio di ruolo/cattedra.

La preferenza su ambito non è più esprimibile: tutti gli attuali titolari su ambito, assegnati alla scuola con incarico triennale, assumono automaticamente la titolarità sulla stessa scuola prima delle operazioni di mobilità (art. 6 c. 8).

I docenti provenienti da ambito che nel corrente a.s. 2018/2019 sono incaricati triennali presso una scuola, ne acquisiscono direttamente la titolarità prima delle operazioni. Se in servizio altrove per assegnazione provvisoria o utilizzazione, la scuola di titolarità diventa, comunque, quella presso la quale è stato stipulato l’incarico triennale.

I docenti titolari di ambito ma privi di incarico sono assegnati sulla provincia.

4 – Docenti del terzo anno FIT con individuazione dalle graduatorie pubblicate entro il 31/12/2018

I docenti individuati dopo il 31/8 dalle Graduatorie approvate entro il 31/12, e che al momento non svolgono il periodo di formazione iniziale e prova, non partecipano alla mobilità per l’a.s. 2019/20.
Verrà accantonato loro un posto a livello provinciale, al termine della mobilità.

La titolarità di scuola avrà decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2019.

I docenti al terzo anno del percorso FIT, dopo valutazione positiva del periodo di formazione e prova, assumono la titolarità sulla scuola di attuale servizio con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 (art. 6 c. 9, dove la citata lett. d è un refuso del testo).

5 – Le percentuali trasferimenti e immissioni in ruolo

Le operazioni di mobilità verranno effettuate sulla base di queste percentuali:

  • 50% alle immissioni in ruolo;
  • 50% alla mobilità,
    e in particolare:
    •  il 40% alla mobilità territoriale interprovinciale
    • il 10% alla mobilità professionale.

6 – Mobilità sugli insegnamenti dei Licei musicali

La mobilità dei licei musicali (art. 5) nel solo a.s. 2019/2020 prevede disposizioni straordinarie per garantire la continuità didattica dei docenti attualmente in servizio, seguendo la graduatoria degli aventi diritto (in considerazione degli anni di servizio prestati nei licei musicali).

Le domande si presentano in formato cartaceo all’Ufficio scolastico provinciale di destinazione dal 12 Marzo al 5 Aprile.

I posti disponibili a livello provinciale saranno destinati per il 50% alle nuove assunzioni e per il 50% alla mobilità territoriale e professionale. Il posto dispari o unico va alla mobilità.
I docenti a tempo indeterminato titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 devono presentare domanda di passaggio di cattedra/ruolo verso la specifica disciplina di indirizzo sulla quale sono stati già utilizzati, nel liceo musicale di servizio o in altri licei musicali della provincia.
Successivamente l’UAT elabora le graduatorie dei docenti sulla base degli anni di servizio prestati, individuando gli aventi diritto al passaggio. Sono confermativo precedenza sulla sede di utilizzazione i docenti per continuità didattica, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria (ma sempre nel limite degli aventi diritto).

Successivamente vengono effettuate le assegnazioni di mobilità territoriale sui posti ancora liberi.

Quindi si effettuano i passaggi per gli aventi titolo non destinatari di conferma e successivamente del restante personale aspirante alla mobilità professionale anche privo di servizio specifico.

7 – Il blocco triennale

Il vincolo di permanenza triennale riguarda coloro che sono soddisfatti in una delle preferenze puntuali su singola scuola o che ottengono una scuola del comune di attuale titolarità, anche attraverso la scelta del codice sintetico.
I docenti che chiedono e ottengono la titolarità di scuola attraverso preferenza sintetica, provincia, comune o distretto, invece, possono ripresentare la domanda anche negli anni successivi, senza nessun blocco.
Non sono soggetti ad alcun vincolo i docenti che godono delle precedenze previste nel CCNI e i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse) .

8 – Le fasi mobilità

La mobilità si svolgerà in 3 fasi:

  1. Prima fase -comunale: trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità
  2. Seconda fase-intercomunale: trasferimenti tra scuole di comuni diversi all’interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità.
  3. Terza fase – interprovinciale: trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità.

9 – Le preferenze

Tutti i docenti potranno indicare con un’unica domanda fino ad un massimo di 15 preferenze per i trasferimenti e altrettante per la mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo).

Le 15 preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali nell’unica domanda per i trasferimenti nel comune, nella provincia o in altre province.

I docenti, che chiederanno trasferimento e/o passaggio di ruolo/cattedra, potranno indicare nel modulo domanda, senza alcun vincolo, preferenza su:

  • scuola;
  • comune;
  • distretto;
  • provincia.

Il MIUR renderà disponibile sul proprio sito i bollettini ufficiali con i codici aggiornati.

Nella mobilità volontaria, la scuola che nel corrente a.s. 2018/2019 risulta essere sede di titolarità o di incarico triennale (vedi paragrafo successivo) “non è esprimibile” per la stessa tipologia di posto o classe di concorso (ma può essere espressa per altre classi di concorso o per i posti di sostegno).

Non si possono esprimere le preferenze per i CPIA, perché il riferimento è ai codici degli ex CTP (sede di organico autonomo): i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i posti nelle scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato, i licei europei, possono comunque essere richiesti come preferenza puntuale con specifico codice.

Da ricordare: in caso di preferenza sintetica, i posti dei centri per l’istruzione per gli adulti vengono assegnati solo se il docente interessato ha barrato la specifica casella del modulo domanda, oppure come ultima residuale disponibilità in assenza di altri posti.

10 – Cattedre orario esterne

Nelle scuole secondarie di I e di II grado le cattedre possono essere articolate anche su più istituti e il CCNI sulla mobilità ribadisce che i movimenti su tali cattedre sono possibili solo se il docente ne ha fatto esplicita richiesta, barrando la casella di interesse della domanda. Esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’a.s. 2019/2020 l’opzione non distingue tra completamento all’interno del comune o comuni diversi.

Le cattedre orario con completamento su altre scuole possono subire modifiche di abbinamento negli anni scolastici successivi da parte dell’Ufficio scolastico competente; va tuttavia ricordato che il docente non può scegliere la scuola di completamento, che segue l’ordine di viciniorità tra gli istituti della provincia.

Qualora nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna, il docente titolare su cattedra orario esterna (COE) sarà automaticamente assegnato a questa.
Se, invece, a seguito di contrazione di ore, una cattedra interna si trasforma in cattedra orario esterna, l’assegnazione avviene sulla base della graduatoria interna di istituto (aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto) e avrà carattere annuale (art. 11 comma 8).
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NOTA

All’esplicita richiesta delle OOSS se i posti liberati dai docenti che andranno in pensione con quota 100 saranno disponibili per la mobilità dell’a.s. 2019/2020, l’Amministrazione afferma che, visto il termine ultimo del 28 febbraio, sarà impossibile che questi posti siano disponibili per i trasferimenti di quest’anno e di conseguenza neppure per le immissioni in ruolo.

Il testo (in bozza) dell’Ordinanza Ministeriale

 

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Mobilità. Le date e le novità ultima modifica: 2019-03-05T17:45:28+01:00 da
Gilda Venezia

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