Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola 5.1.2016.
Anche dopo ripetute letture, la legge 107 offre ancora sorprese ed elementi di interesse, soprattutto perchè su alcuni punti il dibattito è stato molto modesto.
Si sono sviscerate in lungo e in largo le questioni della valutazione dei docenti e dei nuovi compiti dei dirigienti scolastici ma poco si è detto su aspetti formali o precedurali che però adesso stanno diventando importanti.
Prendiamo ad esempio il testo del comma 196. E’ una vera “bomba”, neppure nel decreto Brunetta si trova una espressione così netta e incontrovertibile: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente
legge”.
Stante questo comma c’è da chiedersi su quali elementi si possa basare un qualunque accordo fra sindacati e ministero per affrontare la questione della mobilità del personale docente.
Ora, se si legge attentamente il comma 108 sul piano straordinario di mobilità le procedure sono definite in modo piuttostosto minuzioso. E il comma 73 recita precisamente che “dall’anno scolastico 2016/17 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.
Difficile quindi che un accordo sindacale possa smentire questi principi.
Allo stato attuale la soluzione potrebbe quindi consistere nel tirare per le lunghe tutta la procedura in modo da non rinviare il più possibile la creazione degli ambiti. E, senza ambiti, bisognerà per forza di cose fare riferimento alle vecchie regole.
Appare al contrario poco credibile l’ipotesi sostenuta qualche giorno dai sindacati secondo cui al Ministero si sarebbero resi conto della necessità di percorrere la via contrattuale per correggere le storture più evidenti della legge.
Ma i dubbi saranno sciolti fra pochi giorni perchè lunedì prossimo le parti si incontreranno nuovamente per capire in che modo procedere.