Mobilità provinciale da posto comune a sostegno (e viceversa): non è passaggio di ruolo ma trasferimento nella II fase provinciale

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di Paolo Pizzo,  Orizzonte Scuola, 17.2.2016

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– Una delle domande più frequenti che ogni anno pongono i docenti è in che fase della mobilità si trovi il docente che, terminato il quinquennio, decide di chiedere trasferimento da posto di sostegno a posto comune oppure il docente che da posto comune transita su posto di sostegno (essendo ovviamente specializzato).

Se tale trasferimento avviene all’interno della provincia si collocherà nella II fase ovvero quella provinciale.

È utile precisare che tale trasferimenti saranno nella fase provinciale anche se sono richiesti per scuole del comune di attuale titolarità.

Pertanto il docente titolare su posto di sostegno nel comune X della scuola Y decide di chiedere posto comune sempre nel comune X ma per la scuola Z, si muoverà comunque in II fase dopo i trasferimenti comunali.

Alla lettera F e G della fase A provinciale sono infatti compresi:

  • I trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune;
  • Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell’ambito della provincia.

È quindi improprio chiamare tali trasferimenti “passaggi” in quanto in realtà i “passaggi” sono collocati nella mobilità professionale (III sottofase della FASE A o II sottofase della FASE B) e riguardano i movimenti per richiedere un grado o ruolo diverso rispetto a quello attuale in cui si trova il docente.

Pertanto mentre è un trasferimento da posto comune a posto di sostegno il movimento dalla Primaria/comune alla Primaria/sostegno oppure dalla A043 alla AD00, è un passaggio da posto comune a posto sostegno dalla Primaria/comune ad Infanzia/sostegno oppure dalla A043 (I grado) alla AD02 (II grado).

Ricordiamo inoltre che per il “passaggio” è possibile solo per i docenti che abbiano già superato l’anno di prova (sono quindi esclusi i neo assunti o chi quest’anno ha ottenuto il passaggio di ruolo) e sono in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.

Ovviamente se il passaggio è richiesto per posto di sostegno bisogna essere in possesso del titolo di specializzazione.

Leggi La scheda dettagliata di OrizzonteScuola.it su fasi e sequenze

Mobilità provinciale da posto comune a sostegno (e viceversa): non è passaggio di ruolo ma trasferimento nella II fase provinciale ultima modifica: 2016-02-17T15:27:18+01:00 da
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