Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.
In ogni caso nel caso in cui la richiesta di rinuncia venga accolta, il posto reso disponibile dal rinunciatario non influirà sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso, avverso il quale è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento.
Mobilità: quando è possibile rinunciare al trasferimento ottenuto ultima modifica: 2021-06-18T21:30:14+02:00 dadi Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 19.4.2024. GPS 2024-2026, il servizio prestato su sostegno…
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