Mobilità: quando lo stato non rispetta le sue leggi

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 31.3.2021.

Anche quest’anno l’ordinanza sulla mobilità (fatta con il copia e incolla..) prevede per gli interessati l’obbligo di presentare documentazioni già ampiamente in possesso dell’Amministrazione.

La Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 prevede le seguenti norme imperative:

Articolo 1. 
(Principi generali dell’attività amministrativa)

  1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

  1. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede.

……

Articolo 18.
(Autocertificazione)

  1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
  3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

 

Queste le norme di Legge. Ebbene, da anni il Ministero dell’Istruzione (prima MIUR), chiede di ripetere dichiarazioni di status e servizi che sono da anni in possesso della stessa Amministrazione scaricando sul richiedente il provvedimento le responsabilità anche relative a semplici errori materiali. Un tipico scaricabarile gestito da una burocrazia che non intende assumersi responsabilità inerenti l’ufficio cui è preposta. Succede annualmente con le domande di trasferimento (vedi il mitico modello D) ed   è successo recentemente con l’aggiornamento delle GPS. Le richieste ai tavoli di informazione sindacale fatti per superare tale situazione sono stati oggetto di colpevole silenzio.

Si tratta di un comportamento illegale ancor più grave perché adottato da un Ministero.

La Gilda di Venezia a questo punto chiederà l’intervento del governo (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’Istruzione. I comportamenti non previsti dalla Legge posti in essere dalla burocrazia ministeriale devono finalmente essere superati.

 

Gilda degli insegnanti di Venezia

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Mobilità: quando lo stato non rispetta le sue leggi ultima modifica: 2021-03-31T06:00:02+02:00 da
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