Lucio Ficara, La Tecnica della scuola 10.4.2016
– A volte le esigenze di famiglia, nel calcolo del punteggio per la mobilità, possono fare la differenza per ottenere il trasferimento tanto desiderato.
E’ bene sapere che per avere riconosciuti i punteggi per la mobilità, è di importanza fondamentale compilare correttamente e coerentemente a quanto indicato dall’Ordinanza ministeriale n.241, firmata dal ministro Stefania Giannini il giorno 8 aprile 2016, gli allegati alla stessa domanda di trasferimento.
Nell’art.4 dell’OM n.241/2016, precisamente al comma 4, è scritto che la valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Alla lettera d) del su citato comma 4, si specifica qual è la documentazione che bisogna produrre per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.
In tale norma si spiega che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale lo stesso dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.
Quindi è fondamentale indicare con precisione, ai fini del ricongiungimento, il proprio stato civile, i dati del coniuge o per chi è separato, non sposato, i dati del familiare ( genitore o figlio) a cui si chiede il ricongiungimento, ma soprattutto il comune, la via e il numero civico di residenza, specificando da quando è ivi residente.
Inoltre per le esigenze di famiglia ci sono 4 punti per ogni figlio di età inferiore a 6 anni e 3 punti per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Anche in questo caso va dichiarata l’esistenza dei figli, specificando i dati anagrafici con particolare modo della data di nascita. Poi, sempre come esigenza familiare, ci sono altre sei punti per chi ha in famiglia un caso di ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Toccano 6 punti anche se non c’è il ricovero permanente per i suddetti familiari, ma il bisogno di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura. La necessità di cure continuative deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.
Dalla certificazione si deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura. L’interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità del docente richiedente trasferimento non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.