di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 16.5.2016
Gli ambiti territoriali e, conseguentemente, il sistema della “chiamata diretta” entreranno in vigore il prossimo anno scolastico, coinvolgendo numerosi docenti: assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di immissioni in ruolo; assunti entro il 2014/15 richiedenti trasferimento interprovinciale e soddisfatti dal 2° ambito in poi; assunti in fase 0 e A e B e C da GM che ottengono il trasferimento interprovinciale nell’ambito della fase D dei movimenti.
Non volendo entrare nel merito delle polemiche che stanno accompagnando il sistema degli ambiti, analizziamo un problema realistico che potrebbe presentarsi, dal prossimo anno scolastico in poi, per i docenti titolari su scuola: assunti nell’a.s. 2015/16 in fase 0 e A; assunti entro il 14/15 richiedenti trasferimento e soddisfatti nel primo ambito indicato nella domanda; assunti entro l’a.s. 2014/15 già titolari su scuola e non richiedenti trasferimento (restano nella loro scuola senza presentare domanda alcuna); soprannumerari che hanno partecipato alla fase A dei movimenti.
Il suddetto problema consiste nella seguente fattispecie:
docente titolare su scuola; comune della scuola di titolarità distante da quello di residenza ma ricadente nello stesso ambito; come può il docente ritornare nel medesimo comune di residenza?
Per rispondere al quesito (senza potersi purtroppo basare su indicazioni normative, in quanto Governo e MIUR non hanno previsto nulla al riguardo) è opportuno ricordare le caratteristiche degli ambiti e le nuove disposizioni (dettate dalla legge di Riforma) relative alla titolarità del personale docente.
Gli ambiti territoriali, secondo il comma 66 della legge n. 107/2015, devono essere costituiti dagli UU.SS.RR secondo:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimita’ delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificita’ delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri,nonche’ di ulteriori situazioni o esperienze territoriali gia’ in atto.
La nota n.726/2016 ha fornito ulteriori indicazioni in merito, precisando che gli ambiti:
- non potranno avere una dimensione territoriale comprendente istituzioni scolastiche appartenenti a province diverse
- comprenderanno scuola sia di I che di II ciclo in modo da garantire ampia offerta formativa
- non potranno prevedere una popolazione scolastica superiore a 40mila alunni. Per le aree metropolitane si potrà arrivare fino a 70mila. Ma non potranno essere costituiti da una popolazione scolastica inferiore a 22mila alunni
- avranno una dimensione sub provinciale
- comprenderanno singole istituzioni scolastiche nella loro interezza.
Nella nota, in pratica, non si fa più riferimento al criterio della prossimità delle Istituzioni scolastiche (né gli UU.SS.RR ne hanno tenuto conto), con il risultato della costituzione di ambiti di notevoli dimensioni territoriali, in cui alcune scuole sono distanti tra loro anche 100 e più chilometri.
La titolarità del personale docente è disciplinata dal comma 73 della legge n. 107/15, secondo cui:
- il personale già di ruolo, all’entrata in vigore della Riforma, come anche il personale assunto nelle fasi 0 e A del piano straordinario di immissioni, avrà la titolarità su scuola;
- avranno la titolarità su ambito gli assunti in fase b e c del detto piano straordinario;
- avrebbero dovuto avere la titolarità su ambito i docenti in esubero;
- avrebbero dovuto avere la titolarità su ambito i docenti richiedenti trasferimento (sia provinciale che interprovinciale).
Le ultime due disposizione sono state poi mitigate in sede di negoziazione con i sindacati, infatti i trasferimenti provinciali avverranno su scuola, così come su scuola andrà a finire il personale in esubero, che partecipa alla fase A della mobilità (quella provinciale appunto); inoltre, come già detto, la titolarità su scuola è prevista anche per gli assunti entro il 2014/15, richiedenti trasferimento interprovinciale e soddisfatti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda.
Dal prossimo anno scolastico, invece, tutti i movimenti, secondo il citato comma 73 avverranno tra ambiti territoriali.
Sulla base di quanto sopra descritto e del quesito posto all’inizio, “docente titolare su scuola; comune della scuola di titolarità distante da quello di residenza ma ricadente nello stesso ambito; come può il docente ritornare nel medesimo comune di residenza?” , ci chiediamo:
Si può essere trasferiti all’interno dello stesso ambito? No, perché non avrebbe senso, essendo i trasferimenti da ambito ad ambito.
Un docente titolare su scuola, potrà proporsi comunque ad un dirigente per essere chiamato nella scuola sita nel comune di residenza?
Si potrà scegliere di modificare la titolarità su scuola per quella su ambito (nella speranza poi che uno dei DS delle scuola del comune di residenza chiami il docente)?
Sono interrogativi che prima o poi dovranno trovare una risposta, perché tutti i docenti hanno il legittimo desiderio di lavorare nel comune di residenza o, comunque, in un comune vicino allo stesso.
Non dimentichiamo che il benessere e la serenità del lavoratore (in qualsiasi settore) costituiscono la condizione necessaria per la motivazione e l’entusiasmo nello svolgimento del proprio lavoro, con il conseguente miglioramento delle prestazioni. Inoltre, un docente che lavora a notevole distanza dal proprio comune di residenza ed è costretto a viaggiare, non potrà materialmente dedicare al lavoro lo stesso tempo di quando si trova vicino casa, sebbene in un comune diverso da quello di residenza.
Mobilità. Quest’anno si accetta scuola lontana dalla residenza nell’ambito territoriale scelto. Come avverrà poi il trasferimento in altra scuola dello stesso ambito? ultima modifica: 2016-05-16T14:30:05+02:00 da